30 aprile 2015

La NASpI e la DIS-COLL entrano nel bonus 80 euro

Ai fini del bonus 80 euro bisogna tener conto anche delle somme percepite a titolo di NASpI o DIS-COLL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Le nuove tutele economiche NASpI (rivolta ai lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (rivolta ai collaboratori) entrano a far parte del calcolo per determinare la spettanza del “bonus 80 euro”. È questo il chiarimento principale fornito dall’INPS con il messaggio n. 2946 di ieri, che riepiloga le caratteristiche generali del credito d’imposta reso strutturale anche per quest’anno dall’ultima Manovra Finanziaria.

Inoltre, l’Istituto previdenziale fa sapere che le rate del “bonus 80 euro” del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, possono essere rimesse in pagamento.

Differente è invece la situazione per le rate del bonus relative all’anno 2014 e riaccreditate nel 2015, in quanto non potranno essere rimesse in pagamento. Tuttavia, il contribuente ha comunque la facoltà di recuperare le eventuali somme spettante e non percepite in sede di dichiarazione reddituale.

Manovra Finanziaria - L’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015, che sostituisce l’art. 13, comma 1-bis del TUIR, contiene una delle misure più controverse degli ultimi mesi. Stiamo parlando, in particolare, dell’ormai famoso “bonus 80 euro” che è stato reso strutturale anche per l’anno 2015.
La misura, in buona sostanza, si limita a riproporre tecnicamente quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi”), eccetto alcune novità come per esempio l’importo annuo che sale da 640 euro a 960 euro.

Ambito soggettivo – Il credito d’imposta è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
• dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Soggetti esclusi – Restano, invece, fuori dal bonus 80 euro:
• i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R.;
• i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli appena richiamati;
• i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa;
• gli “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Limiti e misura - L’importo del “bonus Renzi” è a importo fisso (960 euro annui) rapportato al periodo di lavoro - prima erano 640 euro (da maggio a dicembre):
• senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;
• applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro.
In particolare, il “meccanismo di décalage” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].
Esempio. Se un lavoratore percepisce un reddito complessivo di 25.000 euro, il bonus complessivo annuo è di 480 euro, pari a 40 euro mensili.

Requisiti base – Affinché il bonus fiscale venga corrisposto, oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario che l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti “a Irpef zero” o “incapienti”. A tal fine, non rilevano le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. le detrazioni per carichi di famiglia).

Sul punto, si rammenta che l’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari.

Prestazioni a sostegno del reddito – Inoltre, rientrano nel calcolo del reddito complessivo del lavoratore per l’eventuale riconoscimento del credito d’importo, anche le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS. In tal caso, il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, tenendo conto della durata teoria della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy