Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Prorogata di altri cinque mesi la sospensione dei termini contributivi previdenziali e assistenziali in favore dei soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011. La novità è contenuta nel c.d. D.L. sulla “spending review” (D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012) il quale fa slittare il termine del 30 giugno 2012, originariamente previsto D.L. n. 98/2011, all’1 dicembre 2012. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 14045 pubblicato ieri.
La sospensione – Come è noto, la sospensione è stata disposta a causa dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa verificatosi sull’isola di Lampedusa. Per questo motivo con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria; culminato poi con il D.L. n. 98/2011 su menzionato che ha previsto la proroga della sospensione contributiva fino al 30 giugno 2012.
I soggetti interessati – Possono beneficiare del differimento: i datori di lavoro privati, anche agricoli; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestioni separata. A questo punto, risulta importante osservare quali conseguenze comporta la sospensione in commento per ciascuno dei soggetti su richiamati. Vediamoli nel dettaglio.
Aziende con dipendenti - Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “giugno 2012 a ottobre 2012” dovranno avere cura di inserire nell’elemento
Artigiani e commercianti – Per quanto riguarda gli artigiani, invece, tre sono le scadenze sospese, ossia: la II° rata sul minimale per l’anno 2012 (scadenza 20 agosto 2012); III° rata sul minimale per l’anno 2012 (scadenza 16 novembre 2012); II° acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 (scadenza 30 novembre 2012).
Liberi professionisti e committenti – Con riferimento ai liberi professionisti ed ai committenti, la proroga della sospensione comporta: per i primi la sospensione del versamento dei contributi dovuti a titolo di secondo acconto 2012, in coincidenza con il versamento fiscale; e per i secondi la sospensione degli ulteriori versamenti mensili con scadenza dal 16 luglio 2012 al 16 novembre 2012 (compensi erogati nei mesi da giugno 2012 ad ottobre 2012).
Aziende agricole – Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini, già prevista per i contributi dovuti per i 4 trimestri del 2011, interessa i periodi: 16 settembre 2012 (1° trimestre 2012); 16 dicembre 2012 (2° trimestre 2012).
Lavoratori agricoli autonomi – Stesso discorso vale per i lavoratori autonomi ed i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare i quali, oltre alla sospensione dei contributi dovuti per i 4 trimestri 2011, possono godere della I°, II° e III° rata scadenti rispettivamente il: 16 luglio 2012, 16 settembre 2012 e 16 novembre 2012.