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Premessa – Gli indici presuntivi per scovare le false partite IVA non si applicano nei confronti dei dipendenti pubblici. Non trovano, dunque, applicazione le disposizioni inerenti alle prestazioni professionali svolte con partita IVA, contenuti nell’art. 1. c. 26 della Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012). Viene confermata quindi la possibilità di continuare a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità. A confermarlo è la Presidenza del C.d.m. - Dipartimento della Funzione Pubblica in un importante parere contenuto nella nota n. 38226/2012.
Il quesito – Il problema è stato sollevato nei giorni scorsi dal servizio politiche sociali, giovanili e femminili della provincia di Bari il quale, dovendo assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula di contratti a prestazione professionale con partita IVA, ha chiesto di sapere se le disposizioni di cui all’art. 1, c. 26 della L. 92/2012 trovino applicazione anche nei confronti delle P.A.
La Riforma Fornero – Come è noto, la Riforma Fornero si è dotata di tre indici presuntivi al fine di verificare le false partite IVA che nascondono appunto dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato, ossia: che la collaborazione “fittizia” duri più di 8 mesi nell’arco di due anni solari; che da questo rapporto il collaboratore ricavi più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente nell’arco di due anni solari; che il collaboratore possieda una postazione “fissa” presso il committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). Qualora sussistano almeno due dei suddetti presupposti, il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo.
Il parere della D.F.P. - Alla luce di quanto finora affermato, il D.F.P. ritiene che le novità su descritte non riguardano i “rapporti di lavoro dei dipendenti”, bensì prestazioni professionali e collaborazioni a progetto, che rientrano nell’ambito del lavoro autonomo. Infatti, l’art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 276/2003 ha previsto che “il presente decreto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”. Ne consegue, dunque, che le disposizioni sulle collaborazioni riguardano solo i rapporti di lavoro tra privati. In definitiva, per rispondere al quesito avanzato, il D.F.P. fa riferimento all’art. 7, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.