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Premessa – Aumentano del 3% gli importi delle retribuzioni convenzionali dei dipendenti che lavorano all’estero. L’incremento arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 7 dicembre 2012, che ha fissato per il 2013 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Rispetto al 2012 le nuove tabelle – tranne l’aumento del 3% su citato e della separazione delle qualifiche “impiegati di concetto II e III livello” del settore commercio (prima accorpate) – non fanno registrare particolari novità, potendosi riscontrare una sostanziale conferma per quanto concerne la struttura in termini di settori, di qualifiche e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.
Importo 2013 – Dunque, a decorrere dal periodo di paga in corso dall’1.1.2013 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2013, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle annesse al D.M. del 7 dicembre 2012 che ne costituiscono parte integrante.
Retribuzioni convenzionale – Come è noto, la contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extraUE non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, devono calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, e comunque in misura non inferiore ai contratti CCN di categoria raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto del M.L.P.S. e del M.E.F. entro il 31 gennaio di ogni anno. Le retribuzioni di cui al D.M. in commento costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. I valori convenzionali, inoltre, possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto e trasferimento nel corso del mese. In tal caso, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese, nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.