14 febbraio 2012

Lavoratori autonomi. Previdenza più costosa

Da quest’anno, le aliquote contributive degli artigiani e commercianti aumentano dell’1,3%
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Oltre all’incremento dell’età pensionabile prevista dalla Manovra Monti (L. n. 214/2011), gli artigiani e commercianti dovranno vedersela anche con il graduale incremento delle aliquote contributive, che da quest’anno vedono un rialzo dell’1,3% e di uno 0,45% ogni anno fino a raggiungere a regime, nel 2018, un’aliquota del 24%. Inoltre, i commercianti iscritti alla gestione degli “Esercenti attività commerciali” dovranno corrispondere un ulteriore incremento dello 0,9%, destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2012, confermando tra l’altro anche lo sconto di tre punti percentuali per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni, così come è confermata la riduzione del 50% per i lavoratori autonomi con più di 65 anni già pensionati.

Contribuzione IVS sul minimale del reddito –Per il 2012, fino al reddito minimo di € 14.930 sono dovuti i contributi in misura fissa, stabiliti nella misura piena in € 3.187,53 annui per gli artigiani, ed in € 3.200,96 per i commercianti. Per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” dovrà essere rapportato a mese. Oltre il minimale, la contribuzione è dovuta sulla quota eccedente calcolata tenendo conto della totalità dei redditi d’impresa. Ovvero, se il reddito supera € 44.204 si applica una aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter della L. 438/1992).

Il reddito annuo massimo –Il reddito massimo imponibile entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 73.673, mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo è pari ad € 96.149.

La base di calcolo–Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF;
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2012, ai redditi 2012, da denunciare al fisco nel 2013).
Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2012, è dovuto un ulteriore contributo a saldo.

Termini e modalità di versamento –Come è noto, i contributi vanno pagati trimestralmente tramite modello unificato F24, sulla base del seguente calendario:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.

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