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Premessa - I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari e intendono accedere alla sanatoria possono farlo già da venerdì prossimo. Infatti, dal 7 settembre 2012 è possibile pagare, mediante il modello F24, il contributo di € 1.000 (non deducibile dall’imposta sul reddito) previsto per regolarizzare la posizione degli stranieri impiegati in nero. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E, ha già fornito i codici tributo da utilizzare. L’istanza, invece, dovrà essere inoltrata presso lo Sportello unico per l'immigrazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Si precisa fin da ora che, oltre al suddetto contributo, il datore di lavoro dovrà aggiungere: una marca da bollo da € 14,62; e tutti i costi contributivi e fiscali (quelli retributivi sono già stati sostenuti in nero) relativi al rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi.
Il provvedimento - La novità è contenuta nel D.Lgs. 109/2012 che permette ai datori di lavoro, che alla data del 9 agosto 2012 abbiano impiegato lavoratori stranieri per almeno tre mesi, di regolarizzare i propri dipendenti extracomunitari irregolari (presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), attraverso una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Occhio ai rapporti regolarizzabili però. Infatti, solo quelli a tempo pieno a eccezione del lavoro domestico (colf e badanti) dove si possono regolarizzare anche rapporti a tempo ridotto non inferiore a 20 ore settimanali possono essere regolarizzati. Pertanto, rimangono esclusi dalla sanatoria i rapporti di lavoro a tempo parziale.
I limiti reddituali - Altro vincolo da considerare ai fini dell’accesso alla sanatoria è il requisito reddituale. Tale requisito, fissato da un apposito decreto interministeriale di attuazione della sanatoria, distingue due ipotesi a seconda del tipo di rapporto di lavoro che deve essere regolarizzato: lavoro dipendente o lavoro domestico. Mentre è prevista un'ipotesi esonerativa per il lavoro domestico per assistenza (badanti). Per i primi il limite è pari a € 30.000 di “reddito imponibile” (vale a dire il reddito al netto degli oneri deducibili, ossia dell'importo indicato al rigo RN4 del modello Unico); per i lavoratori domestici invece sono previsti due limiti: per i nuclei familiari composti da un solo soggetto percettore di reddito, il limite è fissato a € 20.000 di “reddito imponibile” (si fa riferimento al rigo RN4 di Unico o al rigo 14 del modello 730-3); mentre per i nuclei familiari composti da più soggetti percettori di reddito, il limite è fissato a € 27.000 di “reddito imponibile” (si fa riferimento al rigo RN4 di Unico o rigo 14 del 730-3). Al riguardo, si rammenta che i redditi di coniuge e parenti entro il secondo grado possono concorrere a raggiungere il limite, anche se non conviventi.
I codici tributo - Per consentire il versamento del suddetto contributo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 85/E ha istituito i seguenti codici tributo: "REDO", per la regolarizzazione da parte di "Datori di lavoro domestico"; "RESU", per la regolarizzazione da parte di "Datori di lavoro subordinato".