28 giugno 2012

Lavoratori extraUE. Arriva la “Carta blu UE”

Facilitati gli ingressi per i lavoratori extracomunitari altamente qualificati mediante la Carta blu UE
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Sarà più facile per i lavoratori extracomunitari altamente qualificati e per le loro famiglie venire a lavorare in Italia. La novità è contenuta nello schema del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/50/Ce, varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 7 giugno scorso, che definisce le "condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati". Quanto ai versamenti contributivi invece, bisogna far riferimento al messaggio INPS del 17 maggio scorso (n. 8540), il quale afferma che il datore che ha inviato i propri dipendenti in un Paese extra comunitario senza aver ottenuto l’autorizzazione del Ministero del Lavoro, pur avendo attivato la procedura per averla, deve comunque versare i contributi ai lavoratori in Italia secondo le regole fissate dalla L. n. 398/87.

Blue Card - Sono in arrivo nuove regole per attrarre in Italia i lavoratori di Paesi terzi più qualificati, offrendo loro un super permesso di soggiorno. Tutto ciò è reso possibile grazie alla “carta blu” (blue card), che ha una validità massima di quattro anni e rinnovabile, che li equipara per molti diritti ai cittadini europei, garantendo condizioni più favorevoli anche per i ricongiungimenti familiari. Infatti, dopo un anno e mezzo, è possibile andare a lavorare in altri Paesi europei, portandosi dietro anche le proprie famiglie. Il decreto in questione, inoltre, integra l’attuale Testo Unico dell’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98), introducendo l’art. 27-ter e l’art. 9-ter. In particolare, il primo dei su menzionati articoli consente ai lavoratori extracomunitari altamente qualificati di entrare nel territorio nazionale al di fuori delle previste “quote d’ingresso”, disciplinate dall’art. 3, c. 4, del T.U.I. Il lavoratore altamente qualificato deve essere in possesso di un titolo di studio, compreso tra quelle previste nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo almeno triennale.

Procedura di assunzione – Quanto alla procedura di assunzione è necessario che il datore di lavoro inoltra la domanda di nullaosta allo Sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente. L’istanza deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante della durata di almeno un anno, insieme con la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesta il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale. Nel caso in cui invece il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’Interno un protocollo di intesa, in cui si impegna a garantire la propria capacità economica e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, il nullaosta al lavoro è sostituito da una comunicazione della proposta di contratto di lavoro.

Il permesso – Una volta completata la procedura di ingresso e di regolarizzazione, viene rilasciato un permesso di soggiorno con la dicitura “Carta blu UE”, che consentirà per i primi due anni di occupazione la possibilità di esercitare solo attività conformi alle condizioni di ammissione e limitativamente a quelle per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno. Infine, è necessario segnalare che chi risulta già titolare di Carta blu UE, soggiornando legalmente per almeno 18 mesi in un altro Stato membro, può fare ingresso in Italia senza alcun preventivo visto di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro deve presentare domanda di nulla osta entro un mese dall’ingresso del cittadino straniero sul territorio nazionale.

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