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Premessa –Alla luce delle importanti novità introdotte dalla L. n. 35/2012 (decreto “semplificazioni burocratiche”) in merito alle procedure di assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari, l’INPS ha pensato bene di ricapitolare le istruzioni per l’invio delle domande d’ingresso. Si ricorda che il nostro ordinamento ha predisposto una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, di cui 31.000 sono stati ripartiti tra le Regioni e province autonome a cura del M.L.P.S., mentre la parte restante forma la quota di riserva presso la Direzione Generale Immigrazione. Le domande vanno presentate esclusivamente in maniera telematica, a partire dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. del 13 marzo 2012) e sino alle ore 24.00 del 31.12.2012. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 8854 del 23 maggio 2012.
I Paesi interessati –La quota d’ingresso è rivolta esclusivamente ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo,Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria,Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia. Inoltre, possono presentare la domanda anche i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai Paesi su elencati.
Istruttoria domande –Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande occorre applicare le disposizioni diramate con la nota protocollon. 1602/2011 delMinistero dell’Interno e del M.L.P.S., secondo cui le D.P.L. territorialmente competenti, dovranno valutare gli esiti di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione. Al riguardo, si precisa che èil datore di lavoro a dover accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla datarisultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione. Nel caso in cui il datore di lavoro non intende più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivategiustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro perla stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
L. n. 35/2012 –Dunque, come precisato in premessa, di fondamentale importanza sono le disposizioni introdotte dalla L. n. 35/2012, che prevede una procedura di assunzione agevolata di silenzio-assenso. Infatti, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione, decorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta s’intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. Infine, è utile precisare che la richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale, per le annualità successive alla prima, possa essere effettuata da un datore dilavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavorostagionale.