20 gennaio 2012

Lavoratori portuali in CIGS. L’indennità è pari a 1/26

Per l’anno 2012, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori in CIGS è pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 935 del 17 gennaio 2012, ha stabilito che, per il 2012, l’indennità per i lavoratori portuali che risultano in Cassa Integrazione Straordinaria è pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni. Inoltre, l'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

La “Legge di Stabilità 2012” - Come è noto, la “Legge di Stabilità 2012” all’art. 33, c. 23, ha prorogato anche per l’anno in corso l’intervento a sostegno dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti, destinando ben 15 milioni di euro. In particolare, la concessione è riferitaai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie portuali, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

La procedura di autorizzazione –L’autorizzazione perl’erogazione dell’indennità straordinaria in commento, dovrà essere comunicata mensilmente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prendendo come riferimento i dati relativi alle giornate non lavorate per singola società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

La prestazione –Dunque, come affermato in premessa, ai lavoratori beneficiari della prestazione spetta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Le operazioni di conguaglio –Ai fini delle operazioni di conguaglio delle indennità,le società che hanno alle proprie dipendenze lavoratori ammessi al beneficio, dovranno:
- indicare l’importo delle indennità concesse, preceduto dalla dicitura “IND.PORT.D.M.6/6/01” e dal codice “T153”;
- esporre l’importo degli assegni per il nucleo familiare connessi con la predetta indennità, preceduto dalla dicitura “ANF.ARR.IND. ART.8 D.M.6/6/01” e dal codice “T154”.

Istruzioni contabili –Le domande inoltrate dalle società verranno acquisite direttamente dall’INPS mediante la procedura Gestione delle domande di CIG straordinaria, indicando nel campo “Emesso per” il codice “625”. Ai fini contabili, i conti istituiti sono:
- GAU 30/16 – per l’imputazione dell’indennità erogata direttamente ai lavoratori;
- GAT 30/01 – per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi conl’indennità di cui sopra erogata direttamente ai lavoratori;
- GAU 30/07 – per l’imputazione dell’indennità in argomento evidenziata nel mod. DM 10/2 conil codice “T153”;
- GAT 30/04 – per l'imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi conl'indennità suddetta, evidenziati nel mod. DM 10/2 con il codice “T154”.

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