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Premessa – Sanatoria ok per gli immigrati. I datori di lavoro che al 9 maggio u.s. occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare così una procedura di regolarizzazione. In particolare la dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012pagando un contributo di 1.000 euro (non deducibile dall’imposta sul reddito). A tale contributo inoltre, andrà aggiunto il necessario per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. È questo in sostanza l’aspetto principale introdotto dal D.Lgs. 109/2012 pubblicato il 25 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che dà attuazione alla direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale.
Le sanzioni – Il nuovo provvedimento, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede delle ipotesi aggravanti (pene aumentate da un terzo alla metà) in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana all’articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 5.000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato). E nello specifico quando l’impiego irregolare sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ossia quando: vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori; vengano occupati minori in età non lavorativa; ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale. Inoltre, è stata introdotta una sanzione aggiuntiva (applicata dal giudice) equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente, con criteri che verranno fissati con decreto interministeriale. Ma non è finita qui. Oltre ai suddetti provvedimenti sanzionatori, è prevista un ulteriore sanzione pecuniaria in caso di “particolare sfruttamento”, che va da 100 a 200 quote fino a 150.000 euro, per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di cittadini stranieri.
Il permesso di soggiorno – Al fine di favorire l’emersione degli illeciti il provvedimento prevede inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno, se coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Quali rapporti possono essere regolarizzati? – Possono essere regolarizzati solo rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico (colf e badanti) dove si possono regolarizzare anche rapporti a tempo ridotto non inferiore a 20 ore settimanali. Pertanto rimangono esclusi dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Datori di lavoro e stranieri esclusi dalla sanatoria – Infine è bene specificare che non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo, nonché i datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza poi procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione. Quanto agli immigrati, non possono essere regolarizzati coloro i quali sono stati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza o motivi di prevenzione del terrorismo (compresi i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza).