8 agosto 2012

Lavoratori stranieri. I chiarimenti del Ministero dell’Interno

Il ministero dell’Interno fornisce le linee guida in merito alla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 109/2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 109/2012, entrato in vigore lo scorso 9 agosto, il Ministero dell’Interno con la nota n. 6410/2012, ha fornito specifiche istruzioni in merito alla possibilità per i datori di lavoro di sanare i rapporti in nero instaurati prima della predetta data, e comunque presenti sul territorio italiano dal 31 dicembre 2011. In particolare viene chiarito che il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), è subordinato dal possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, di determinati requisiti.

Revoca del nulla osta – In attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, all’art. 22 del T.U. sull’immigrazione(D.Lgs. 286/1986) occorre evidenziare l’inserimento dei c. 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca nel nulla osta lavoro.Nel dettaglio con il c. 5-bis è stataintrodotta una preclusione ad ottenere il nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato nell'ultimo quinquennio una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili: al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12. Mediante il c. 5-ter invece è stato previsto che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato o revocato nell’ipotesi in cui: gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell'articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti; oppure qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di otto giorni, esplicitamente previsto dall'articolo 22, comma 6 (salvo chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore). La revoca va comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici.

Permesso di soggiorno - Al fine di favorire l’emersione degli illeciti il provvedimento prevede inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, la possibilità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno, se coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.

Il chiarimento ministeriale - Con riferimento alla procedure di regolarizzazione, la nota ministeriale chiarisce che:
- la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;
- il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011 e tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;
- la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalità che verranno fissate mediante un specifico decreto interministeriale;
- fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero;
- contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di lavoro domestico all’INPS.

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