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Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012, ha fornito un’importante interpretazione in merito alle tutele assicurative per i lavoratori che prestano servizio in Paesi extracomunitari non convenzionati. In sostanza, l’Istituto previdenziale afferma che il lavoro svolto in Paesi extracomunitari non convenzionati va obbligatoriamente assicurato in Italia, anche se il lavoratore è cittadino di altri Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 18 TFUE -Tale interpretazione pone le sue basi sul principio di non discriminazione il quale, così come disciplinato dall’art. 18 del Trattamento sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), estende il campo di applicazione delle tutele anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Pertanto, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze lavoratori sia italiani che stranieri operanti all’estero (ovvero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale), devono essere obbligatoriamente iscritti in Italia alle forme di previdenza e assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale.
I soggetti interessati –Al riguardo, si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilendo che le tutele di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- in possesso dello status di “soggiornanti di lungo periodo”;
- privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo”, ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro.
Occorre precisare inoltre che, il permesso per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto da chi ha, da almeno cinque anni, il permesso di soggiorno valido rilasciato in un Paese UE, con esclusione dei titolari di un permesso per formazione, studio, asilo, protezione sociale, turismo o affari, e percepisce un reddito non inferiore all’assegno sociale.
La parità di trattamento –L’interpretazione dell’INPS, tra l’altro, risulta assolutamente in linea al principio della parità di trattamento stabilito dalla legislazione italiana la quale, all’art. 2, c. 3 del D.Lgs. n. 286/98, stabilisce che “la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificatacon legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmentesoggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza didiritti rispetto ai lavoratori italiani”.