Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 3844 del 2 marzo 2012, ha fornito alcuni chiarimenti nei confronti dei lavoratori che maturano il requisito agevolato in più gestioni pensionistiche. In particolare, sono arrivate richieste di chiarimenti da parte di alcune Sedi in merito alla compatibilità fra i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità e il beneficio pensionistico riconosciuto ai lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti, di cui al D.Lgs. n. 67/2011.
Titolari di assegno di invalidità –Inizialmente, l’Istituto previdenziale chiarisce che la titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini della certificazione attestante lo svolgimento dell’attività da lavoro faticoso e pesante.
F.P.L.D. e Gestione dei lavoratori autonomi –Qualora il lavoratore che ha svolto un’attività usurante abbia presentato la domanda per accedere al beneficio pensionistico sia nell’Ago dei lavoratori dipendenti, sia in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodi assicurativi, la certificazione deve essere rilasciata nella Gestione speciale o F.P.L.D. dove per primo si perfeziona il requisito agevolato. Al riguardo, si precisa che la data di raggiungimento del requisito agevolato è criterio di priorità ai fini del meccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno.
Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto –Per quanto riguardai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza dei pubblici servizi di trasporto, i periodi di anzianità contributiva, maturati nell’Ago anteriormente al 1° gennaio 1996, non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. A tal proposito, l’INPS tiene a precisare che gli autoferrotranvieri possono cumulare tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso fondo, nonché quelli acquisiti nello stesso FPLD precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996. Pertanto, essi hanno facoltà di ottenere la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso oppure a carico dell’Ago, previa domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel predetto Fondo. In caso di richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte un lavoratore iscritto al predetto soppresso Fondo, che ha maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del FPLD, ma non nel Fondo speciale, la certificazione deve essere rilasciata a carico dell’AGO.In tali casi la contribuzione fondo da utilizzare ai fini del rilascio della certificazione dovrà essere trasferita con il “codice 33”.Qualora il lavoratore non si avvalga di tale certificazione, quindi dei benefici previsti per i lavori faticosi e pesanti e successivamente chieda la pensione di vecchiaia, la contribuzione fondo potrà essere ripristinata, eliminando il predetto “codice 33”.
Periodi di ricongiunzione –Infine, l’INPS individua le azioni da effettuare nel caso in cui sia in corso una ricongiunzione necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità nel Fondo ovvero richiestadella certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavori faticosi e pesanti, previo pagamento dell’intero ammontare dell’onere di ricongiunzione residuo, richiestadella certificazione in AGO, previa rinuncia dell’operazione di ricongiunzione.