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Premessa – Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), è stato profondamente riformato il contratto di lavoro a progetto rivisitando i requisiti necessari per una sua corretta stipulazione. Una delle novità principali che è destinata a incidere in modo significativo nelle aziende, è quella contenuta nell’art. 1, c. 23 della suddetta legge, in base alla quale il rapporto di collaborazione non può più essere riferito a un programma di lavoro o a una fase, bensì è necessario che il contratto identifichi un progetto specifico. Siccome i nuovi requisiti relativi alla non esecutività e ripetitività delle prestazioni avrebbero generato un sostanziale blocco dei contratti di lavoro a progetto nel settore dei call center, il D.L. Sviluppo (L. n. 134/2012) all’art. 24-bis ha posto un limite a ciò. Infatti, le nuove pressanti norme, oltre agli agenti e rappresentanti del commercio, ora lasciano fuori anche “le attività di vendita di beni e servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale”. Ed è su questo aspetto che si concentra la circolare n. 17/2012 della Fondazione Studi dei C.d.L., fornendo importanti chiarimenti in merito al corrispettivo della prestazione, regime transitorio e campo di applicazione.
Out bound e in bound – In via preliminare, la Fondazione Studi chiarisce la differenza tra out bound e in bound. Nel primo caso si tratta di lavoratori impegnati in “attività di vendita diretta di beni e servizi” contattando per un arco di tempo determinato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente; il secondo invece consiste prevalentemente nel rispondere a chiamate dell’utenza.
Campo di applicazione - É importante precisare, inoltre, che quanto finora analizzato si applica solo nei call center con almeno venti dipendenti (art. 24-bis, da c. 1 a c. 6, L. n. 134/2012).
Il lavoro a progetto – Dunque, il novellato art. 61, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'out bound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”. A tal proposito, gli esperti della Fondazione rilevano un elemento di criticità in merito all’applicabilità o meno dell’intera disciplina del lavoro a progetto nei riguardi dei call center. Il dubbio nasce dal fatto che la modifica è stata inserita in un contesto della norma in cui è prevista l’esclusione di alcune categorie di lavoratori (come ad esempio, gli agenti e rappresentanti). Infatti, l’incertezza è sostenuto anche sul piano letterale visto che il periodo della norma che esclude dal lavoro a progetto gli agenti e rappresentanti di commercio è collegato (“nonché”) al nuovo periodo in cui è richiamata l’attività dei call center. Secondo i C.d.L., le modifiche in esame non sembrano condurre a un’esclusione totale dell’attività di out bound dalla disciplina del lavoro a progetto. Pertanto, la norma deve essere interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, può essere genuino anche in presenza di attività “esecutive o ripetitive” in deroga a quanto contenuto nell’art. 61, c. 1 del D.Lgs. 276/2003 e introdotto dalla L. n. 92/2012. Al contrario trovano piena applicazione le altre tutele previste per questa tipologia di contratto dal D.Lgs. n. 276/2003 (esempio, assenze per malattia).
Corrispettivo della prestazione – Sul fronte del corrispettivo della prestazione, il contratto di collaborazione a progetto svolto con le modalità in out bound prevede una particolare determinazione economica. Infatti, non è richiesta una valutazione temporale o professionale della prestazione, come nel caso della generalità dei lavoratori a progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente, assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente dal committente o dalla campagna economica da svolgere. Pertanto, è possibile far riferimento alla CCNL di riferimento già esistente oppure a nuovi parametri che la stessa contrattazione dovesse introdurre in futuro.
Regime transitorio – Infine, quanto al regime transitorio per gli esperti della Fondazione si pone il problema della legittimità dei nuovi contratti a progetto nel settore dei call center avviati nel periodo che intercorre tra il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92/2012) e l’11 agosto 2012 (giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. Sviluppo). Sul punto, viene precisato che relativamente ai contratti a progetto sottoscritti nel suddetto ambito temporale, trovano applicazione le presunzioni introdotte dalla L. n. 92/2012.