Premessa – Anno solare (inteso come 1/1 – 31/12) o periodo mobile di 365 giorni? È questo sostanzialmente il dubbio che attanaglia gli operatori che utilizzano i buoni lavoro (c.d. voucher), al fine di non oltrepassare il requisito del limite economico. A dare una risposta al quesito ci ha pensato direttamente il segretario generale del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, che in un incontro con la stampa specializzata ha confermato che il limite economico di 5.000 euro va considerato come periodo “mobile”, ossia a ritroso dalla data presa in considerazione.
Il nodo – In particolare, la questione riguarda il limite economico che il lavoratore occasionale può ricevere mediante il metodo di pagamento dei buoni lavoro, requisito questo fondamentale affinché tale istituto possa considerarsi valevole ai fini legislativi. Al riguardo, ricordiamo che l’ultimo intervento in ordine cronologico è stato apportato dal decreto Giovannini (D.L. n. 76/2013), il quale ha introdotto l’obbligo di non superare la soglia dei 5.000 euro nell’anno solare; mentre, con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista, la prestazione potrà dar luogo a un’erogazione massima di 2 mila euro per singolo prestatore. La questione non è di poco conto visto che se vengono violati i limiti economici su evidenziati si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, come già spiegato dal Ministero del Lavoro, “una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un’impresa o lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa professionale”.
Il chiarimento – Come accennato in premessa, il dubbio è se far rifermento all'anno solare contenuto nell'articolo 70 del D.Lgs. 276/2013 (inteso come 1° gennaio – 31 dicembre) o a un periodo mobile di 365 giorni. Sul punto, Paolo Pennesi, ha corretto quanto affermato dall’INPS in precedenza che considerava valevole il periodo fisso 1/1 – 31/12. Infatti, per anno solare si intende un periodo mobile di 365 giorni da computarsi a ritroso dalla data considerata. Quindi, basta semplicemente che il lavoratore non superare i limiti descritti da quando ha cominciato a lavorar mediante i voucher fino a 365 giorni. Va da sé che il limite va di volta in volta tenuto d’occhio per non superare il tetto massimo. A tal fine, il datore di lavoro può richiedere la lavoratore una dichiarazione sostitutiva delle somme percepite, che ha la funzione di attestare quanto è stato percepito dal lavoratore stesso e quindi quanto può ancora ricevere. Sul punto di rammenta che il contatore telematico dell’INPS non è ancora bene funzionante ed è quindi preferibile non basarsi su tali dati.
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