2 settembre 2013

Lavoro. Manodopera locale prima di tutto

Prima di poter assumere lavoratori stranieri occorre verificare che non siano già presenti lavoratori residenti che intendono occupare il posto di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Affinché il datore di lavoro possa impiegare lavoratori stranieri, ha l’obbligo di verificare la disponibilità di manodopera locale. A tal fine, infatti, il datore di lavoro deve idoneamente documentare, all’atto della presentazione della relativa domanda di nulla osta, di aver prima verificato presso il centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori locali che intendo occupare il posto di lavoro offerto. La novità è rilavabile dal D.L. lavoro (D.L. n. 76/2013), convertito nella L. n. 99/2013.

Assunzione stranieri - La verifica di lavoratori presenti in Italia, extracomunitari e non, disponibili a svolgere le mansioni richieste, in precedenza prevista a posteriori rispetto alla presentazione dell’istanza e a cura dello Sportello Unico per l’immigrazione, adesso diventa un obbligo in capo al richiedente datore di lavoro e la richiesta, al Centro per l'Impiego, deve essere effettuata prima e deve essere idoneamente documentata. In sostanza, le nuove norme anticipano la verifica a un momento precedente alla presentazione della richiesta di nulla osta e la pongono a carico del datore di lavoro, subordinando la stessa facoltà di presentazione dell’istanza a una verifica negativa, documentata, da parte del centro per l’impiego. Con il termine “idoneamente documentata” si ritiene che sia sufficiente per il datore: presentare al Centro per l’Impiego competente una richiesta (inviata con raccomandata, con PEC o consegnata a mano e protocollata dal centro impiego) per le mansioni e l’orario necessario; acquisire dallo stesso, dopo alcuni giorni (20), una dichiarazione di indisponibilità di lavoratori. Oppure potrebbe essere applicato il sistema del silenzio produttivo d’effetti (non ricevere alcuna risposta entro un certo termine equivale a indisponibilità di lavoratori).

A chi si applica? – La norma si applica ai lavoratori italiani o stranieri che abbiano dato al Centro impiego la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi del D. Lgs. n. 297/2002. Ricordiamo che il soggetto in cerca di lavoro e interessato al riconoscimento dello stato di disoccupazione, deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio per rendere la dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedente e l'immediata disponibilità allo svolgimento di altre.

Ulteriori disposizioni - La novella normativa prevede, inoltre, un’abrogazione esplicita del comma 4 del medesimo art. 22 del TU sull’immigrazione. Tale norma regolamentava già questa previsione di ricerca in Italia. Si tratta di una procedura che finora veniva attivata dallo Sportello Unico per l’immigrazione. Lo Sportello comunicava le richieste di nulla osta al Centro per l’Impiego competente per provincia di residenza, domicilio o sede legale ed era quest’ultimo che provvedeva a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri e a rendere disponibili sul sito internet, o a pubblicizzarli con ogni mezzo in suo possesso. Se dopo 20 giorni nessun lavoratore presentava una richiesta, il Centro per l’Impiego provvedeva a trasmettere allo Sportello unico la certificazione negativa. In caso contrario le domande acquisite venivano comunicate al datore. In realtà si trattava di una pura formalità e il datore, una volta informato, non aveva alcun obbligo di assumere quel lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego. Con le nuove regole, si ritiene che il Centro per l’Impiego debba svolgere ugualmente tutte le operazioni sopra elencate (diffusione offerte, sito internet, pubblicità con diversi canali), ma la richiesta dovrà pervenire dal datore di lavoro.

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