28 giugno 2011

Lavoro sommerso: irrogazione della maxi-sanzione

La competenza spetta solo agli organi ispettivi

Autore: Filippo Collia

Con la nota del 6 giugno 2011 prot. n. 9117 il Ministero del Lavoro è intervenuto a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine alle disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate (con la nota 28 aprile 2011) in materia di irrogazione delle sanzioni sul “lavoro nero”.
Come noto l’art. 4 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010, ha introdotto importanti novità sulle sanzioni relative all’impiego di lavoro irregolare.
In particolare, secondo il nuovo art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 commi da 3 a 5, all’irrogazione della c.d. maxi sanzione sul sommerso, provvedono, con decorrenza dal 24 novembre 2010 “gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”.

Questa disposizione, a parere dell’Agenzia, ha posto un problema interpretativo quanto alla competenza della stessa nell’irrogazione della sanzione: infatti, si legge nella nota, un certo orientamento potrebbe far ritenere che anche le strutture dell’Agenzia dovrebbero procedere alla contestazione/notificazione della maxi sanzione ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981 e, in merito alle contestazioni direttamente effettuate, ricevere e verificare la documentazione attestante il pagamento delle somme irrogate.
Tale lettura, argomenta l’Agenzia, non tiene conto della specificità dei poteri assegnati alle strutture e al personale dell’Agenzia delle Entrate e delle differenze con gli organi ispettivi del lavoro.
Inoltre, risulterebbe evidente come le disposizioni dell’art. 3 novellato si rivolgano esclusivamente a coloro che svolgono funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: presupposto per la sanzione è, infatti, la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, comunicazione che non viene presentata all’Agenzia.
In aggiunta, il nuovo comma 5 dell’art. 3 non dispone più la sola contestazione della violazione, ma l’irrogazione della sanzione.

A parere dell’Agenzia tale novità, unita alla circostanza che la stessa disposizione non esclude più l’applicazione alla maxi sanzione della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. 124/2004, renderebbe chiaro che tale sanzione amministrativa sia irrogata nell’ambito del procedimento sanzionatorio in materia di lavoro.
Infatti il potere di diffida interessa in primis il personale ispettivo presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro e poi, grazie all’estensione operata dai commi 6 e 7 dell’art. 13 d.lgs. 124/2004, gli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti previdenziali e, più in generale, gli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria.

Dunque conclude l’Agenzia, emerge che il (nuovo) procedimento di irrogazione della maxisanzione sul sommerso, inserito nel più ampio potere (e procedimento) ispettivo di cui al d.lgs. 124/2004, non può essere esteso al personale dell’Agenzia delle Entrate, neppure nell’ambito della previsioni di cui citati commi 6 e 7 dell’art. 13.
Del resto, le modifiche all’art. 3 del Dl n. 12/2001 sono indirizzate agli organi di vigilanza intendendosi il personale ispettivo con diretta capacità sanzionatoria, figura coincidente con gli ispettori del lavoro e, più in generale, con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, profili non presenti nell’Agenzia nella quale competente alla irrogazione della sanzione è la struttura (ufficio) e non il funzionario che ha effettuato il controllo.

Per questi motivi, l’Agenzia ha ritenuto che le recenti modifiche normative in materia di sanzioni non modifichino le modalità di partecipazione dell’Agenzia alla lotta al sommerso.
Al riguardo il Ministero del lavoro, nel prendere atto delle problematiche inerenti il possesso della qualifica di Upg da parte del citato personale ispettivo e tenuto conto degli esigui accertamenti operati in tale materia dall’Agenzia, ha invitato le Direzioni del Lavoro a uniformarsi a tele orientamento, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori scaturenti dai verbali trasmessi dall’Agenzia.

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