Premessa – La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n. 2/2014, ha analizzato le norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2014) dal punto di vista previdenziale, che rispetto agli anni scorsi risultano marginali. In particolare, i punti analizzati dagli esperti della Fondazione sono: trasferimenti economico-finanziari dallo Stato alla Gestione ex INPDAP, salvaguardia degli esodati, perequazione delle pensioni, contributo di solidarietà, congedi e permessi per l'assistenza di familiari invalidi e altre disposizioni. Vediamone gli aspetti principali.
Trasferimento economico all’ex INPDAP – Tenuto conto della confluenza dell’INPDAP nella struttura organizzativa dell’INPS, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto, al fine di neutralizzare la pregressa passività patrimoniale della gestione ex INPDAP, che i trasferimenti versati dalla finanza pubblica all’INPDAP nei periodi antecedenti al 2012, da un punto di vista contabile, non vengano più considerati anticipazioni di bilancio, di cui all’art. 35, comma 3 della L. n. 448/1998, ma versamenti a titolo definitivo, pertanto non sono da considerarsi cespiti di debito da un punto di vista patrimoniale.
Esodati – Sul fronte degli esodati, si segnala la quinta copertura in favore degli esodati, per un contingente pari a 23.000 unità. La salvaguardia, in particolare, è contenuta nel c. 191 e c. 194-198, arrivando complessivamente a un numero complessivo di 139.130 unità. Nel dettaglio, con il c. 191 si limita a estendere il contingente dei prosecutori volontari di 6.000 unità. A tale contingente potranno accedere – a decorrere dal 2014 – i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che possano vantare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro;
- perfezionino il requisito utile a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
Nei commi 194-198, invece, è possibile riscontrare una nuova operazione di salvaguardia per 17.000 soggetti, che pertanto possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.
Perequazione delle pensioni – Estremamente importante è l’intervento in materia di perequazione automatica delle pensioni, che fu bloccata per il biennio “2012-2013”, in riferimento agli importi superiori a tre volte il trattamento minimo. Dunque, la perequazione delle pensioni prevista dalla legge di stabilità in esame per gli anni 2014, 2015 e 2016 è stata così determinata:
- 100% per i trattamenti pensionistici di importo su base lorda mensile complessivamente pari o inferiori a 1.486 euro;
- 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.486 euro e pari o inferiori a 1.982 euro;
- 75 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 1.982euro e pari o inferiori a 2.477 euro;
- 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.477 euro e pari o inferiori a 2.972 euro;
- i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 2.972 euro verranno rivalutati, per l’anno 2014, relativamente alle fasce di importo inferiori o uguali a 2.972 euro, al 40 % dell’indice FOI, di contro le fasce di importo superiori a 2.972 euro non verranno rivalutate; mentre per ciascuno degli anni 2015 e 2016 l’intera classe di importo verrà rivalutata al 45% dell’indice FOI.
Al riguardo, gli esperti della Fondazione Studi precisano che la legge in esame introduce una significativa novità nel meccanismo di calcolo della perequazione. Ora, infatti, le pensioni saranno calcolate attraverso un meccanismo che non ragiona più per fasce di importo cui far corrispondere frazioni dell’indice FOI via via decrescenti, bensì si applica a tutto il trattamento pensionistico la frazione dell’indice FOI in relazione alla classe di importo, tra quelle succitate, nella quale lo stesso si colloca. Ciò significa che, mentre in base alla normativa previgente una pensione di importo superiore a tre volte il trattamento minimo veniva rivalutata, per la fascia di importo fino a tre volte il trattamento minimo, al 100% e per la fascia di importo superiore a tre volte il trattamento minimo al valore percentuale dell’indice FOI progressivamente inferiore al 100%, ora tutto il trattamento pensionistico viene rivalutato alla percentuale dell’indice FOI in relazione alla collocazione dell’importo della pensione all’interno della struttura delle classi di importo succitata.
Contributo di solidarietà – Infine, si segnala la reintroduzione del contributo di solidarietà per le c.d. “pensioni d’oro”. Il nuovo prelievo, operativo dal 1° gennaio 2014, ha una durata triennale e sarà, come quello già bocciato dalla Corte costituzionale lo scarso anno, progressivo e avrà specifiche misure a seconda dell’importo complessivo del trattamento previdenziale percepito dai pensionati d’oro.
In particolare il nuovo contributo di solidarietà sarà così articolato:
- 6% sulla parte compresa tra 14 volte il trattamento minimo INPS (7.019 euro) e 20 volte il trattamento minimo (10.027 euro);
- 12% sulla parte eccedente 20 volte il trattamento minimo fino a 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro);
- 18% sulla parte eccedente 30 volte il trattamento minimo (15.041 euro).