A seguito degli adempimenti di fine anno per la certificazione fiscale delle prestazioni a sostegno del reddito, alcuni contribuenti hanno ricevuto erroneamente lettere attestanti residui debiti da conguaglio fiscale e da addizionali – con allegato modello F24 di versamento – benché l’Istituto previdenziale abbia già operato in conguaglio.
Tale situazione ha suscitato non pochi disagi, tant’è che l’INPS (messaggio n. 1032/2015) è dovuta tornare sulla questione al fine di consentire il rimborso di quanto versato erroneamente tramite mod. F24 ai contribuente destinatari delle lettere erronee.
Rimborso – Sul punto, l’INPS ha chiarito che qualora il contribuente presentasse la quietanza del pagamento eventualmente versato tramite F24 entro il 20 febbraio 2015, il rimborso delle somme versate in eccedenza avverrà sulla rata di pensione di aprile.
A tal fine, l’INPS ha predisposto una nuova funzionalità che consente la segnalazione della presentazione della quietanza dell’F24 relativo al versamento non dovuto. L’avvenuto rimborso, in particolare, sarà indicato nella Certificazione Unica 2015 con annotazione “zz” e sarà certificato l’avvenuto rimborso.
Se invece il contribuente non abbia provveduto a presentare quietanza di pagamento oltre il termine del 20 febbraio 2015, l’INPS procederà comunque ad inserire nella Certificazione Unica 2015 la seguente annotazione: “zz”, “Obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2015, al fine di recuperare la maggiore imposta, se versata, di € xxx,yy con mod. F24 in possesso del contribuente. In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che ha già versato l’imposta non dovuta, potrà avvalersi della richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate come prevista dall’art. 38 del DPR 602/73”, attraverso la quale, in sede di dichiarazione del mod.730/2015, il contribuente potrà richiedere il rimborso in oggetto.
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