Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 12/2014, ha chiarito che il termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il licenziamento si applica anche negli appalti non genuini, nei distacchi illegittimi e nella somministrazione irregolare. In tali casi, il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni.
Il quesito - La Assotrasporti (Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi) ha avanzato richiesta di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’interpretazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183/2010. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’“estensione” del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni (termine così ridotto dal successivo art. 1, comma 38, L. n. 92/2012) per il deposito del ricorso, a “ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Collegato lavoro - La norma oggetto di discussione è l’art. comma 4, lett. d), della citata Legge n. 183/2010 (il collegato lavoro). La disposizione, in particolare, estende la procedura d'impugnazione del licenziamento: “a ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del dlgs n. 276/2003, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Procedura d’impugnazione – In via preliminare, il Ministero del Lavoro chiarisce che le ipotesi alle quali può essere estesa la procedura d'impugnazione del licenziamento sono tre:
1. la prima è la somministrazione irregolare per la quale è prevista la possibilità di ottenere, da parte del lavoratore, un provvedimento giudiziale di natura costitutiva di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione;
2. la seconda riguarda l'appalto non genuino (art. 29, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 276/2003);
3. la terza, infine, riguarda il distacco illegittimo (art. 30, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 276/2003), considerato che in questi casi le conseguenze sanzionatorie rispondono alla stessa logica della somministrazione irregolare.
In tali casi, il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni.
Modalità di applicazione - Quanto alle modalità di applicazione della procedura d’impugnazione, il Ministero del Lavoro richiama innanzitutto l'orientamento giurisprudenziale precedente al collegato lavoro (cassazione, sentenza n. 23684/2010), in virtù del quale, nei casi d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'effettivo utilizzatore si sostituisce all'interposto nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'eventuale licenziamento intimato da quest'ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere in ogni tempo il rapporto costituitosi ex lege con l'interponente. Quindi, secondo il previgente orientamento, non si applicherebbe mai il termine di 60 giorni di decadenza. L'art. 32, c. 4, lett. d), spiega poi il Ministero, “sembra” contrapporsi a questa giurisprudenza richiedendo anche in tal caso la previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a prescindere dal soggetto che lo abbia comunicato (sia esso l'interponente ovvero l'interposto). In questi casi, invece, si applicherebbe sempre e comunque il termine di decadenza di 60 giorni.