13 marzo 2012

Licenziamento Ok per esigenze familiari

Possibile il licenziamento qualora la lavoratrice rifiuti diverse mansioni, anche superiori, per esigenze familiari
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2500 del 21 febbraio 2012, ha dichiarato legittimo il licenziamento di una lavoratrice alla quale, a seguito della soppressione del punto vendita che dirigeva, sono state offerte diverse collocazioni anche superiori alle mansioni precedenti, senza trovare, però, alcuna accoglienza in quanto troppo impegnative ed incompatibili con il part-time, che avrebbe voluto effettuare per diversi motivi familiari.

La vicenda –La vicenda riguarda una ex donna in carriera, che dopo aver condotto brillantemente alcuni punti vendita in Italia era stata promossa coordinatrice della stessa catena di negozi in Spagna e, anche in quel caso, aveva dato prova delle sue qualità. Nel frattempo, però, per motivi familiari e per sua richiesta, la stessa era stata trasferita per gestire il punto vendita di Monza. A tal punto, la donna in carriera è diventata mamma di quattro bambini e per questo motivo è stata costretta ad assentarsi dal lavoro, usufruendo altresì di aspettative non retribuite per la difficile situazione di salute e familiare. Una volta soppresso il punto vendita di Monza, l’azienda ha proposto alla propria dipendente diverse collocazioni che però non sono state accettate per valutazioni personali. Pertanto, l’azienda la licenziava con lettera del 27 gennaio 2005, per soppressione del punto vendita di Monza. La mamma-manager, dunque, chiede la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno a causa del demansionamento subito.

La sentenza – Tuttavia, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione, in quanto, benché corrispondesse al vero il fatto che la dipendente avesse diretto al meglio l’incarico da coordinamento della catena di vendita in Spagna, la situazione che si è venuta a creare successivamente non è certo imputabile alla volontà della datrice di lavoro che le aveva proposto la continuazione, rifiutata per esigenze personali e familiari della lavoratrice stessa, non compatibili con l’organizzazione aziendale. Inoltre, la Corte d’appello tiene a precisare che il licenziamento era intervenuto quando, a seguito della soppressione del punto vendita di Monza, la lavoratrice non ha accettato proposte di collocazione anche a livello superiore perché troppo impegnative e incompatibili con il part-time, che invece avrebbe voluto effettuare. Ed è proprio il mancato incontro di disponibilità, secondo la Corte di Cassazione, alla base del licenziamento, come conseguenza inevitabile dell’impossibilità di trovare alla stessa un’adeguata collocazione lavorativa, compatibile con le sue esigenze familiari. Alla luce di quanto sopra esposto, nulla si poteva rimproverare alla società che ha cercato di trovare varie collocazioni alla propria dipendente senza trovare, però, alcuna accoglienza.

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