15 dicembre 2011

Manovra. Adeguamenti in corso per le pensioni 2012

In vista dell’approvazione del decreto “salva Italia”, l’INPS sta procedendo all’adeguamento delle pensioni per l’anno 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 23576 del 13 dicembre 2011, ha comunicato che sulla base delle disposizioni emanate dal decreto “salva-Italia” (D.L. n. 201/2011) in materia previdenziale, sono attualmente in corso gli adeguamenti delle pensioni per l’anno 2012. In particolare, viene affermato che la procedura di prima liquidazione delle sole pensioni dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), non sarà disponibile fino al termine delle operazioni. Tuttavia, restano attive le procedure di prima liquidazione dei fondi speciali (ad esempio piloti, dirigenti d’azienda, ecc.) e delle convenzioni internazionali.

Le novità in tema previdenziale – Una vera e propria mutazione a 360° quello previsto dal D.L. 201/2011 sul fronte previdenziale. Anche se la maggior parte della manovra è cosa fatta, non si escludono modifiche in sede di conversione del decreto. Poiché esso dovrebbe approdare a breve nelle due Aule per l’approvazione definitiva, elenchiamo alcune delle principali novità in tema previdenziale:
1. contributivo pro rata per tutti: il decreto in questione prevede l’adozione obbligatoria del regime contributivo pro rata per tutti. Per chi attualmente ricade nel sistema retributivo (ovvero coloro i quali al 31/12/1995 hanno già maturato almeno 18 anni di contributi), il nuovo calcolo si applica pro quota alle anzianità contributive maturate da partire dal 1° gennaio 2012. Nulla cambia per chi attualmente ricade nel sistema misto e nel sistema interamente contributivo;
2. la pensione di vecchiaia: importanti novità arrivano dal fronte “pensione di vecchiaia” in quanto, sono stati livellati i requisiti anagrafici sia di uomini che donne a 66 anni nel 2018 attraverso degli incrementi graduali che iniziano dal 1° gennaio 2012;
3. pensione anticipata: abolizione della pensione di anzianità (sistema delle quote). È questa la notizia più sorprendente, poiché elimina di fatto la possibilità di pensionarsi con il sistema delle quote, limitando la pensione a due sole vie: pensione di vecchiaia e anticipata. Per accedere a quest'ultima, ora, occorre avere minimo 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e 41 anni e 1 mese di contributi per le donne;
4. abolizione delle finestre mobili: scompare anche il meccanismo della “c.d. finestra mobile” introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010 (manovra 2010). In sostanza, tale meccanismo allunga di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi l'accesso al trattamento pensionistico una volta che sono stati raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi. Tuttavia, non scompaiono del tutto in quanto, il tutto sarà assorbito direttamente dai requisiti anagrafici necessari per la pensione di vecchiaia;
5. pensioni flessibili: altra considerevole novità è previsto dal meccanismo c.d. “flessibile” di incentivi e disincentivi sull’assegno pensionistico. Esso riguarda in particolar modo chi ha iniziato a lavorare in età prematura, consentendo di accedere ai trattamenti pensionistici anche prima dei 60 anni se i contributi sono stati regolarmente versati durante la carriera lavorativa. In pratica è concessa facoltà ai lavoratori e lavoratrici di uscire dal mondo del lavoro con un età anagrafica compresa tra i 62 e 70 anni (fermo restando i 20 anni di contributi minimi), con assegni pensionistici più sostanziosi per chi esce dal lavoro più tardi. Pertanto, chi decide di terminare l’attività lavorativa prima del compimento dei 62 anni riceverà una penalizzazione pari ad 1 punti percentuali per ogni anno anticipato, mentre chi decide di uscire dal mondo del lavoro prima dei 60 anni riceverà ben 2 punti percentuali di penalizzazione;
6. blocco delle rivalutazioni: argomento questo molto discusso fra le forze politiche. Ebbene, il testo precedente prevedeva per il biennio 2012-2013 la rivalutazione piena rispetto all’inflazione soltanto per le pensioni fino al minimo (467 euro), mentre era limitata solo al 50% per gli importi di pensione compresi fino a due volte il trattamento minimo (fino a 935 euro). Mentre, per gli assegni superiori a questo importo vi era il congelamento totale rispetto all’inflazione. Ora, invece, alla luce delle recenti modifiche apportate dal Cdm, sono salve anche le pensioni fino al triplo del minimo (1.400 euro) ma solo per l’anno 2012. Niente da fare per l’anno 2013, in quanto subiranno la rivalutazione soltanto le pensioni fino al doppio del trattamento minimo (961 euro).

Ulteriori specifiche – Infine, il messaggio INPS segnala che l’estrazione della rata di gennaio 2012, fissata per il 3 dicembre 2011, è stata differita fino al completamento delle operazioni di aggiornamento dei dati per l’anno 2012, che saranno comunque effettuate in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio alla data del 2 gennaio 2012. Conseguentemente, anche la riapertura della procedura di calcolo delle ricostituzioni è posticipata alla conclusione dell’estrazione dei flussi di pagamento di gennaio 2012.

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