25 agosto 2011

Manovra Bis: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Inseriti due nuovi articoli nel codice penale

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”) prevede, fra le diverse misure adottate per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, anche una serie di rilevanti interventi in ambito lavoristico e previdenziale.
Inseriti due nuovi articoli nel codice penale - Tra le misure che interessano l'ambito del diritto del lavoro, va segnalata l'aggiunta, al codice penale, di due nuovi articoli, il 603 bis e il 603 ter, recanti rispettivamente “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e “Pene accessorie”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Il primo articolo, 603 bis, prevede, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, che chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Indici di sfruttamento - Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La norma precisa poi quali le aggravanti specifiche, ossia:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Pene accessorie - L'articolo 603 ter precisa che la condanna per i delitti di cui all'articolo 600 e per quelli di cui appena sopra comporta:
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- il divieto di concludere contratti di appalto;
- il divieto di cottimo fiduciario;
- il divieto di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

Esclusione di agevolazioni e finanziamenti statali – Infine, viene altresì prevista l’esclusione per due anni (5, in caso di recidiva) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

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