26 aprile 2012

Medici e veterinari. Quale regime contributivo applicare?

L’Istituto previdenziale ripercorre gli adempimenti contributivi a cui l’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN devono attenersi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Premessa la facoltà per i dirigenti medici e veterinari del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), e di tutto il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende sanitarie, di svolgere attività libero professionale all’interno dell’azienda medesima, l’INPS, con la circolare n. 57 del 20 aprile scorso, ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi che le strutture sanitarie devono tenere d’occhio.

L’attività intramuraria – In via preliminare, l’Istituto previdenziale inquadra la definizione di attività libero professionale intramuraria (c.d. ALPI), intendendo per tale il lavoro che il personale sanitario esercita fuori dall’orario di lavoro, presso la sede di lavoro (ASL e aziende ospedaliere di appartenenza), in regime ambulatoriale in favore e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dello stesso, sia nella forma ordinaria che in quella allargata. Nella prima ipotesi, le ricevute o fatture devono essere emesse su bollettario dell’azienda. In tal caso, gli importi corrisposti dagli utenti vengono riscossi dal dirigente che, detratta a titolo d’acconto, la quota di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa, entro i successivi trenta giorni, nelle casse dell’azienda che provvederà alle trattenute di legge e ai relativi conguagli. Nel secondo caso invece è previsto un abbattimento forfetario del 25% dei compensi percepiti, al fine di prendere in considerazione e compensare le spese sostenute dal medico per svolgere l’attività esterna, che diversamente non sarebbero rimaste a carico del medico e non deducibili. Inoltre, dal punto di vista fiscale tali redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente purché venga rispettata la disciplina amministrativa delle attività da cui scaturiscono, contenuta nei decreti del Ministero della Sanità dell’11 giugno 1997 e del 31 luglio 1997.

Il C.C.N.L. – Nell’art. 60 del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., invece, vengono contemplate le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, vale a dire: la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri; relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; partecipazione ai comitati scientifici; partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro. Sul versante contributivo, occorre distinguere due casi: prestazioni svolte per fini strettamente istituzionali, sui quali è dovuto il solo versamento contributivo all’INPS (gestione ex-INPDAP) sull’imponibile retributivo composto, oltre dal trattamento economico fondamentale, anche dall’intero trattamento accessorio corrispondente, per l’appunto, anche alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità di cui all’art. 60 del C.C.N.L; e le indennità per fini non istituzionali, i quali portano a un’ulteriore distinzione del regime contributivo sulla base della natura del soggetto erogatore di detti compensi. Infatti, nel caso di incarichi legati all’attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte devono essere considerate quali retribuzione ordinaria e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS; nel caso invece, di incarichi per fini non istituzionali i relativi compensi/indennità inquadrati come redditi “assimilati ai redditi di lavoro dipendente”, sono soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

Fondo di perequazione – Infine, è previsto che una quota della tariffa per le prestazioni rese in regime libero professionale sia accantonata a titolo di “perequazione”, sulla base della quale l’Azienda provvede alla corresponsione della relativa indennità alle diverse categorie di professionisti interessati.

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