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Premessa – Importante scadenza in vista per le micro-imprese. Infatti, entro il 31 maggio 2013 le imprese che occupano fino a 10 dipendenti hanno la possibilità di procedere all’autocertificazione della valutazione dei rischi. Pertanto, dal 1° giugno 2013 scatterà l’obbligo di ricorrere alle procedure standardizzate.
Il quadro – La possibilità di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi, fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le c.d. procedure standardizzate (da emanarsi con D.I.) e comunque non oltre il 30 giugno 2012, è rilevabile dall’art. 29, c. 5, del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Tale termine è stato più volte differito nel corso degli ultimi mesi. Una prima proroga, fino al 31 dicembre 2012, è contenuta nel D.L. n. 57/2012. Intanto, il D.I. è stato pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2012, spostando la sua entrata in vigore di 60 giorni. Successivamente la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 388 della L. n. 228/2012) ha nuovamente prorogato l’autocertificazione della VDR nel termine massimo del 30 giugno 2013. Infine, è intervenuto il MLPS chiarendo che è il 31 maggio 2013 il termine ultimo per autocertificare la valutazione dei rischi.
Gli esclusi – Le suddette disposizioni non operano per i datori di lavoro che svolgono attività con particolari condizioni di rischio o dimensione. Nello specifico, stiamo parlando di datori di lavoro che svolgono attività con esposizione dei lavoratori chimici, biologici, cancerogeni, mutageni e connessi all’esposizione all’amianto.
Modello DVR – Per poter redigere il modello allegato al decreto interministeriale, è necessario accedere al sito (www.lavoro.gov.it), nella sezione “sicurezza nel lavoro”. Il modello dovrà contenere: data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e del medico competente (MC), ove nominato.