19 ottobre 2012

Microclima. Più potere al RLS

Forniti alcuni chiarimenti in merito alle norme e controlli da applicare sul microclima nei luoghi di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – É il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la figura professionale a cui devono essere segnalate eventuali violazioni in merito alle disposizioni che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Sarà quest’ultimo, infatti, il responsabile per l’invio delle segnalazioni all’ASL competente per territorio. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in risposta a una Faq, illustrando altresì quali sono gli organi competenti che accertano il rispetto della suddetta disposizione.

Il quesito – In particolare è stato chiesto quali sono le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate.

Microclima
– Come è noto, il T.U. di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), contiene, nel titolo II, una serie di disposizioni volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare, all’art. 63 del T.U. è previsto che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo T.U. Al punto 1.9. di tale allegato, infatti, viene specificato che “nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione”. In particolare, se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Inoltre, se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa. A tal proposito, va precisato che gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
– Come precisato in premessa, l’eventuale violazione di tali disposizioni potrà essere segnalata, nell’ambito della struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra i cui compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate. Mentre i soggetti deputati al relativo controllo sono gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del T.U. che, giova ricordarlo, sono le ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le D.P.L., che possono accedere ai luoghi di lavoro per effettuare verifiche in materia solo nei casi indicati nel c. 2 della citata disposizione normativa.

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