29 agosto 2014

Minori invalidi. L’istanza precede la maggiore età

Per poter godere delle prestazioni economiche, i minori invalidi devono inoltrare l’istanza entro i sei mesi che precedono la maggiore età

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014, ha riepilogato alcune novità in materia di semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili. Le semplificazioni, contenute nell’art. 25 del D.L. n. 90/2014, stabiliscono innanzitutto che per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età. Inoltre, ed è questa la novità più importante, i minori – già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile), possono presentare domanda entro i sei mesi che precedono il compimento della maggior età. In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.

Invio domanda -
Per poter godere delle suddette prestazioni pensionistiche, i minori dovranno presentare direttamente online il modello “Domanda di invalidità civile”; al momento, però, la presentazione di questa tipologia di domanda è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato nel portale dell’Istituto (www.inps.it). Al riguardo, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che i minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Tuttavia, nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all’esito della prevista visita medico-legale, sarà necessario presentare il “Modello AP70” che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

Disposizioni transitorie - Le suddette novità, che decorrono dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 90/2014, si applica “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Ne consegue che i titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 90/2014.
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