3 ottobre 2014

Minori invalidi. La maggiore età non preclude l’indennità

Il raggiungimento del 18° anno di età non è causa di esclusione dell’indennità di accompagnamento per i minori invalidi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’indennità di accompagnamento o di comunicazione per i minori invalidi non cessa al raggiungimento della maggiore età. Questi ultimi, tra l’altro, già titolari di tali prestazioni, conservano il diritto alle seguenti prestazioni: pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi. Inoltre, a differenza di come avveniva in precedenza, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7382/2014, modificando un suo precedente intervento (msg. n. 6512 /2014) a seguito della conversione in legge del D.L. n. 90/2014.

Nuove regole - Cambiano le regole per l’accesso alle prestazioni pensionistiche per i minori invalidi. Infatti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 114/2014, il decreto legge su menzionato (art. 25) prevedeva innanzitutto che per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessasse al raggiungimento della maggiore età. Inoltre, era previsto che i minori – già titolari di tale prestazione -, che ritenevano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile), presentassero domanda entro i sei mesi che precedono il compimento della maggior età. Ora, con la conversione in legge del D.L. n. 90/2014 cambiano le carte sul tavolo escludendo, da un parte, la previa presentazione della domanda in via amministrativa e, dell’altra, la cessazione dell’indennità al raggiungimento della maggiore età. In ogni caso, per accedere alle prestazioni economiche - a differenza da quanto previsto per l’indennità di frequenza - è comunque richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.

Accertamento sanitario – Per quanto concerne l’accertamento sanitario, i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario, indipendentemente che siano stati o meno convocati a visita dalla ASL, non saranno comunque obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione.

Modello AP70 –
Come accennato in precedenza, i beneficiari delle prestazioni economiche sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. A tal fine, dovranno presentare tempestivamente al raggiungimento del 18° anno di età il modello AP70. Se sussistono tutti i presupposti, le prestazioni saranno erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

Aggiornamento –
Per gestire meglio la trasmissione del modello AP70, l’INPS sta procedendo all’aggiornamento della procedura disponibile sia nella intranet (per le strutture territoriali) sia nel portale dell’Istituto (per i cittadini e per gli Enti di patronato all’interno dell’area dedicata). Per questi ultimi, in particolare, l’invio del modello AP70 sarà possibile inserendo in procedura il codice fiscale del richiedente e allegando la delega rilasciata dal cittadino al patronato per l’inoltro di detto modello.
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