16 dicembre 2011

MLPS. Via libera agli ammortizzatori sociali in deroga

È stato concesso per il 2012, la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie per interventi di ammortizzatori sociali in deroga
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota indirizzata all’INPS, ha comunicato che le Regioni e Province autonome possono continuare a utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga, per l’anno 2012, nel rispetto dell’art. 33, c. 21, e dell’intesa Stato, regioni e province autonome sancita in data 20 aprile 2011. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 23808 del 15 dicembre 2011.

Ammortizzatori sociali in deroga - Gli ammortizzatori sociali in deroga sono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e trattamenti di mobilità in deroga, concessi sulla base di accordi regionali, successivamente recepiti in sede governativa, tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per sostenere lavoratori licenziati o sospesi, privi di qualsiasi tipologia di trattamento di sostegno al reddito connesso alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti esclusi - Per i datori di lavoro privati che non sono destinatari, in base alla vigente normativa nazionale, di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che sono destinatari della sola integrazione salariale ordinaria (CIGO) o della sola integrazione salariale straordinaria (CIGS), e che necessitano di un intervento di CIG in deroga a seguito di una situazione di crisi, sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga per periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale o orizzontale della durata complessivamente non superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti il 31.12.2011, che abbiano avuto inizio nel 2011 e per un massimo di 1.384 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per una massimo di 932 ore totali in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali.

Modalità di accesso - Per accedere alla CIG in deroga, il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo sindacale presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi ovvero, in caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali e con l'eventuale assistenza dell'associazione datoriale di riferimento. Il datore di lavoro deve, inoltre, fare immediatamente sottoscrivere a ciascuno dei lavoratori per i quali viene richiesta la CIG in deroga una dichiarazione di disponibilità a partecipare a un percorso di politica attiva del lavoro utilizzando il modello DID disponibile sul sito della Regione, conservando poi le relative dichiarazioni.

I limiti - Ai fini dell’autorizzazione del trattamento di CIG in deroga, ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di dieci accordi, della durata massima di tre mesi ciascuno, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Per il singolo lavoratore interessato, la sospensione o riduzione di orario prevista da ciascun accordo deve avere una durata minima di otto ore (quattro ore in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno quattro ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno due ore non frazionabili in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali).

I beneficiari - Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato

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