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Premessa - Disposta la proroga dell'indennità di mobilità in deroga a favore dei lavoratori già beneficiari del trattamento CIGS ex art. 4, co. 21, della L. n. 608/1996 delle regioni Campania e Sicilia. Dal 1° gennaio 2011, la misura dell'indennità deve essere ridotta del 40%, come disposto dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 60366/2011. Ogni domanda dovrà essere gestita inserendo nel campo "decadenza 01.01.2012" la data oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. In assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento (INPS, messaggio n. 14228 del 7 luglio 2011).
Soggetti interessati - I destinatari sono i lavoratori delle regioni Campania e Sicilia che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4, co. 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell'11 giugno 1999.
Importo finanziato - Ai fini dell'erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 900.000,00 (di cui euro 470.000,00 per il trattamento di mobilità ed euro 430.000,00 per CIGS), a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione di cui all'art.18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 convertito con mod. nella legge n. 2/2009.
Trattamento di mobilità - Per il trattamento di mobilità, nel limite di spesa di euro 527.912,00 di cui 470.000,00 a carico del predetto Fondo per l’Occupazione e 57.912,00 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR - Regionale, si precisa quanto segue:
- al finanziamento del Fondo per l’Occupazione vanno imputati l’intera contribuzione figurativa, l’A.N.F. ed il 70% della prestazione spettante al lavoratore;
- a carico del FSE-POR regionale va imputato il 30% della prestazione.
Riduzione del 40% - La misura dell'indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2011, dovrà subire una riduzione del 40%, secondo quanto disposto dal decreto interministeriale.
Inoltre, l'INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al Decreto medesimo e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I codici d’intervento - Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2011, dovranno utilizzare gli specifici codici d'intervento segnalati dall’INPS e osservare le istruzioni dettate per la gestione delle pratiche. Nello specifico:
- Regione CAMPANIA “CODICE INTERVENTO” 600 e la “% RIDUZIONE” = 40 (quaranta), nell’apposito campo della maschera nella sezione Mobilità;
- Regione SICILIA “CODICE INTERVENTO” 601 e la “% RIDUZIONE” = 40 (quaranta), nell’apposito campo della maschera nella sezione Mobilità.
Assegno al nucleo familiare - Si ricorda, infine che agli interessati spetta eventualmente l'assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l'accredito della contribuzione figurativa.