7 novembre 2012

Mobilità. Sì all’indennità anche al di sotto del limite

L’azienda può garantire l’integrazione straordinaria di mobilità anche se durante la CIGS sia venuto meno il requisito occupazionale dei 50 dipendenti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 29/2012 ha chiarito che sussiste il diritto all’indennità di mobilità per un’azienda del commercio anche se durante la CIGS sia venuto meno il requisito occupazionale dei 50 dipendenti richiesto dalla legge per le aziende rientranti nel suddetto settore.

Il quesito – La Confcommercio ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla sussistenza dei limiti numerici necessari per l’attivazione, da parte di imprese esercenti attività commerciale con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS, della procedura di mobilità c.d. “indennizzata”. In particolare, è stato chiesto se sia o meno possibile, per un’impresa esercente attività commerciale, attivare la procedura di mobilità, durante il periodo di fruizione della CIGS precedentemente concessa, a seguito del venir meno del requisito occupazionale dei 50 dipendenti richiesto dalle norme di legge per le aziende rientranti nel citato settore. Inoltre, è stata posta la questione per cui l’azienda richiedente la mobilità sia passata, senza soluzione di continuità, da un periodo di CIGS per cessazione di attività, ex art. 1 e ss., L. n. 223/1991, a un periodo di CIG in deroga.

La Riforma del Lavoro
– Dopo un breve excursus normativo, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la recente Riforma del Lavoro (art. 3, c. 1, della L. n. 92/2012) ha introdotto “a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti […]”.

Chiarimenti preliminari –
Ciò detto, in caso di procedura di mobilità avviata ex art. 4 della L. n. 223/1991, qualora nel corso dell’attuazione del programma di CIGS, approvato per le causali di intervento di cui all’art. 1 della L. n. 23/1991, l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, il requisito dimensionale (superiore a 15 dipendenti per l’industria, 50 dipendenti per il commercio, ecc.) va richiesto solo al momento della presentazione della richiesta di ammissione al relativo intervento straordinario di integrazione salariale, con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo semestrale, ex art. 1 L. n. 223/1991.

Risposta del M.L.P.S.
– Il Ministero del Lavoro, rispondendo al quesito posto, ha precisato che l’impresa potrà avviare la procedura di mobilità anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto del limite dimensionale di cui trattasi. Del resto costituisce conseguenza naturale dell’intervento straordinario di integrazione salariale e dell’attuazione del piano di risanamento aziendale e di gestione degli esuberi (soprattutto nei casi di CIGS per crisi aziendale) una riduzione di organico dell’azienda. Infatti, riconoscere il trattamento di mobilità e le relative procedure di garanzia soltanto ai lavoratori che facevano parte dell’azienda in un momento in cui la stessa possedeva il requisito dimensionale di cui all’art. 1 della L. n. 223/1991 non garantirebbe la parità di trattamento tra lavoratori licenziati in periodi diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento legato ad un intervento concomitante o senza soluzione di continuità di CIGS e mobilità. Analoga conclusione si giunge
anche nel caso in cui l’azienda transiti da un periodo di CIGS per cessazione di attività ai sensi dell’art. 1 della L. n. 223/1991 a un periodo di CIGS in deroga, durante il quale giunge alla collocazione in mobilità dei lavoratori. Tali lavoratori avranno diritto all’accesso alla mobilità di cui alla L. n. 223/1991 e non alla mobilità in deroga, in quanto il requisito dimensionale va valutato, in ogni caso, al momento della presentazione della richiesta di CIGS. Infine, il M.L.P.S. conclude che nel caso di lavoratori dipendenti da un’impresa che rientra nel campo di applicazione della L. n. 223/1991 per i quali siano stati versati i relativi contributi, si ritiene pertanto che i medesimi abbiano diritto all’indennità di mobilità di cui alla L. n. 223/1991, anche in ragione delle esigenze di parità di trattamento innanzi illustrate.

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