23 aprile 2013

Mod. 730/2013. Quando è necessario il visto di conformità?

Serve il visto di conformità se il contribuente decide di avvalersi del Caf o professionista per la compilazione del modello 730/2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Qualora il contribuente si affida a un Caf o professionista abilitato per la compilazione del modello 730/2013, quest’ultimo dovrà rilasciare altresì la dichiarazione di conformità e l'impegno a informare o non informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione. La consegna del modello in commento deve avvenire entro il 31 maggio 2013; mentre la consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730-3) ai contribuenti da parte di Caf e professionisti deve avvenire entro il 17 giugno.

Visto di conformità
– Il visto di conformità, che va rilasciato obbligatoriamente solo dai Caf e i professionisti abilitati, conferma la regolarità della compilazione del modello 730/2013 a seguito del confronto fra la documentazione prodotta dal contribuente e quella esposta nel modello. L’intermediario, in particolare, controlla una serie di dati quali: la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute con quello delle certificazioni esibite, i versamenti e le trattenute degli acconti, i limiti di legge previsti per dedurre o detrarre oneri e spese, il credito riveniente dall’ultima dichiarazione presentata, la corrispondenza delle deduzioni e delle detrazioni con la documentazione esibita.

Documenti da presentare – Al fine di consentire la verifica della conformità dei dati esposti nel mod. 730, i contribuenti che si rivolgono ai Caf sono tenuti a esibire tutta la documentazione necessaria. Innanzitutto, per quanto attiene al controllo delle ritenute d'acconto subite, occorrono il modello Cud e le altre certificazioni, come ad esempio quella relativa ai compensi di lavoro autonomo occasionale, ai diritti d'autore e ai redditi di capitale. Con riferimento invece alle spese per oneri deducibili e detraibili, bisogna presentare: scontrini ("parlante" per i farmaci), ricevute, fatture e quietanze relativi a contributi previdenziali obbligatori, spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, spese di istruzione, interessi passivi su mutui, ecc. A tal fine, inoltre, occorrono:
- la copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
- il contratto di mutuo e l'atto di acquisto per la detrazione degli interessi passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale;
- tutta la documentazione necessaria per la detrazione sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici (fatture, bonifici, asseverazioni, attestazione amministratore del condominio).

Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti in proprio, occorre esibire i modelli F24, mentre per recuperare crediti rivenienti da dichiarazioni precedenti serve il modello UNICO. È doveroso precisare che in alcuni casi è ammessa l'autocertificazione, come, ad esempio, per la destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi su mutui, e per la sussistenza delle condizioni previste dalla L. n. 104/1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per sé o per i familiari a carico.

Documentazione esclusa
– Non vanno presentati invece, visure catastali e contratti di affitto o raccomandate all'inquilino e modelli di registrazione, per i redditi di terreni e fabbricati e l'eventuale opzione per la cedolare secca. Ciò in quanto il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dei redditi dichiarati.

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