Giro di vite dal 1° gennaio 2016 sui trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo. Infatti, a seguito della revisione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni con quote contributive, l’assegno previdenziale risulterà inferiore rispetto al calcolo attuale.
A stabilirlo è il decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2015, pubblicato il 6 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha appunto rivisto i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il triennio 2013-2015.
Montante contributivo - Il calcolo dei trattamenti pensionistici con il sistema contributivo prevede una rivalutazione annuale del montante contributivo (ovvero la somma dei contributi versati da parte del datore di lavoro e del lavoratore) e l’applicazione di coefficienti di trasformazione diversi, in base all’età anagrafica al momento del pensionamento, per tradurre il montante contributivo in assegno pensionistico annuo. Entrambi i suddetti coefficienti vengono determinati sulla base del Pil, il primo (di rivalutazione del montante) con cadenza annuale, mentre i coefficienti di trasformazione vengono rivisti secondo la medesima periodicità stabilita per l’adeguamento dei requisiti per accedere al pensionamento sulla base dell’aspettativa di vita (triennale fino al 2019 e poi biennale).
A tal proposito, si ricorda che è stata la manovra “Salva Italia” (art. 24, c. 1 della L. n. 214/2011) a prevedere l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. In particolare, sono stati disciplinati i modi con cui i coefficienti di conversione previsti per applicare il metodo contributivo vengono estesi oltre i 65 anni, fino al compimento dei 70 anni, requisito anagrafico soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza di vita.
La suddetta manovra ha confermato sino al 2018, l'adeguamento triennale del requisito anagrafico alla sopravvivenza media, rilevata tra la popolazione generale italiana. L'adeguamento avverrà, invece, con cadenza biennale a partire dal 1° gennaio 2019, per uniformare tutte le disposizioni emanate (in particolare, i vari aggiornamenti previsti dei requisiti anagrafici e contributivi).
I nuovi valori – I divisori ed i coefficienti valevoli per il triennio “2016-2018”, contenuti nel decreto in trattazione, sono i seguenti: 57 anni (divisore: 23,550; valore: 4,246%); 58 anni (divisore: 22,969; valore: 4,354%); 59 anni (divisore: 22,382; valore: 4,468%); 60 anni (divisore: 21,789; valore: 4,589%); 61 anni (divisore: 21,192; valore: 4,719%); 62 anni (divisore: 20,593; valore: 4,856%); 63 anni (divisore: 19,991; valore: 5,002%); 64 anni (divisore: 19,385; valore: 5,159%); 65 anni (divisore: 18,777; valore: 5,326%); 66 anni (divisore: 18,163; divisore: 5,506%); 67 anni (divisore: 17,544; valore: 5,700%); 68 anni (divisore: 16,922; valore: 5,910%); 69 anni (divisore: 16,301; valore: 6,135%); 70 anni (divisore: 15,678; valore: 6,378%).