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Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 5178 di ieri, ha illustrato la tabella contenenti i nuovi coefficienti di trasformazione e i divisori del montante contributivo. In particolare, per gli 70enni il divisore per il calcolo del montante contributivo è pari a 15,288; mentre il valore ammonta al 6,541%.
La manovra “Salva-Italia” – La manovra “Salva Italia” (L. n. 214/2011) all’art. 24, c. 1 ha previsto l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. In particolare, sono stati disciplinati i modi con cui i coefficienti di conversione previsti per applicare il metodo contributivo vengono estesi oltre i 65 anni, fino al compimento dei 70 anni, requisito anagrafico soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza di vita. Pertanto, ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70 anni, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, c. 11, della L. n. 335/1995. Inoltre, la manovra “Salva-Italia” ha confermato sino al 2018, l'adeguamento triennale del requisito anagrafico alla sopravvivenza media, rilevata tra la popolazione generale italiana. L'adeguamento avverrà, invece, con cadenza biennale a partire dal 1° gennaio 2019, per uniformare tutte le disposizioni emanate (in particolare, i vari aggiornamenti previsti dei requisiti anagrafici e contributivi).
Il montante contributivo – L’applicazione del coefficiente di trasformazione consente di individuare una rendita iniziale annua, che mediamente garantisca al pensionato, l'erogazione di un importo complessivo delle prestazioni future all'incirca pari al montante contributivo maturato (nella sostanza una uguaglianza tra quanto versato e quanto ricevuto). Ora che sarà possibile andare in pensione a 70 anni e oltre, sarà necessario integrare i coefficienti di trasformazione, andando oltre il limite attuale (65 anni), pena il venir meno dell’equità delle prestazioni, poiché il totale versato sarebbe superiore a quanto ricevuto.
I nuovi valori – I divisori ed i coefficienti valevoli per l’anno 2013, contenuti nel D.M. 15 maggio 2012, sono i seguenti: 57 anni (divisore: 23,236; valore: 4,304%); 58 anni (divisore: 22,647; valore: 4,416%); 59 anni (divisore: 22,053; valore: 4,535%); 60 anni (divisore: 21,457; valore: 4,661%); 61 anni (divisore: 20,852; valore: 4,796%); 62 anni (divisore: 20,242; valore: 4,940%); 63 anni (divisore: 19,629; valore: 5,094%); 64 anni (divisore: 19,014; valore: 5,259%); 65 anni (divisore: 18,398; valore: 5,435%); 66 anni (divisore: 17,782; divisore: 5,624%); 67 anni (divisore: 17,163; valore: 5,826%); 68 anni (divisore: 16,541; valore: 6,046%); 69 anni (divisore: 15,917; valore: 6,283%); 70 anni (divisore: 15,288; valore: 6,541%).