Il lavoratore che percepisce l’indennità NASpI può intraprendere una nuova attività lavorativa, purché rientrante entro determinati limiti di reddito. Infatti, il nuovo sostegno economico prevede dei casi di compatibilità che si differenziano in base all’attività lavorativa svolta, ossia a secondo che si tratti di lavoro subordinato o autonomo. In tali casi, vengono a determinarsi una serie di adempimenti a cui bisogna prestare la massima attenzione per non incorrere nell’eventuale decadenza del beneficio. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le regole generali da seguire affinché i due redditi possano considerarsi perfettamente compatibili tra di loro.
Lavoro subordinato – Nel primo caso, ossia instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato in concomitanza con la percezione NASpI, affinché si verifichi la compatibilità tra i due redditi è necessario che il reddito derivante dalla nuova attività sia inferiore a 8.145 euro. A tal fine, il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Mentre il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto a essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Qualora ricorrano tali condizioni, la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione, particolare, sarà ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attenzione. In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Quanto finora detto sono le regole che si applicano in caso di reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro); qualora si supera detto importo, invece, si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In quest’ultimo caso, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Sul punto, appare utile precisare che la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Particolare è il caso in cui il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 7 della L. n. 604/1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012), e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.
In tal caso, la compatibilità tra i redditi si conserva qualora ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. Anche qui la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Lavoro autonomo – Veniamo ora ai casi di svolgimento di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata in concomitanza della percezione NASpI. Le regole sono le stesse di quelle appena viste per il lavoro subordinato, con delle eccezione che illustriamo di seguito.
La prima differenza importante rispetto al lavoro subordinato è il limite economico massimo che non deve essere superato, pari a 4.800 euro.
Altra particolarità da segnalare riguarda i casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. La mancata presentazione dell'autodichiarazione produce la restituzione della NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Inoltre, qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
Comunicazione dei redditi presunti – Nel caso in cui la percezione della NASpI superi l’anno solare e il lavoratore nel frattempo svolge un’attività lavorativa autonoma, parasubordinata, subordinata ovvero occasionale il lavoratore dovrà fornire – in aggiunta al suddetto adempimento - una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello “NASpI Com”, entro il 31 gennaio. Tale adempimento, che deve essere effettuata all’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo, serve per rendere noti all’INPS i dati necessari per procedere alla riduzione dell’80% di cui sopra.
La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione, ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. A tal fine, sarà cura delle strutture territoriali INPS sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.
Particolare è il caso in cui un soggetto percettore dell’indennità NASpI svolga diverse tipologie di attività (autonome, parasubordinate, occasionali, ecc.). In quest’ultimo caso, l’INPS dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all’80% di detto reddito complessivo.
Se da tale verifica l’Istituto previdenziale accerta la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.