7 marzo 2014

Non vedenti. Sistema previdenziale a due vie

La pensione anticipata del personale non vedente si aggiorna ai nuovi requisiti; la pensione di vecchiaia, al contrario, segue le vecchie regole

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 3116 di ieri, ha affermato che per conseguire la pensione di vecchiaia, il personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici deve seguire i vecchi requisiti già in vigore alla data del 31.12.1992. Tuttavia, restano confermati in materia di adeguamento gli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamenti pensionistico. Per accedere alla pensione anticipata invece, i lavoratori in commento sono tenuti a seguire le nuove regole imposte dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). La delucidazione si è resa necessaria a seguito di numerose sollecitazioni di chiarimento pervenute in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici, alla luce delle nuove pressanti norme introdotte nel sistema previdenziale dalla Riforma Monti-Fornero.

Pensione di vecchiaia – Tutto vecchio per i lavoratori non vedenti che intendono collocarsi a riposo mediante la pensione di vecchiaia. Infatti, si applicano i preesistenti limiti di età, già in vigore alla data del 31.12.1992 (art. 1, c. 6 del D.Lgs. n. 503/1992), stabiliti in anni 60 per gli uomini e 55 per le donne. Il requisito contributivo, invece, è pari a 15 anni.

Pensione anticipata – Per accedere alla pensione anticipata, diversamente, i lavoratori non vedenti – come detto - dovranno attenersi al nuovo sistema previdenziale contenuto nell’art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per collocarsi in pensione indipendentemente dall’età anagrafica occorrono ben 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Al riguardo, si rammenta però che è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. Inoltre, le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
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