Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa. “Con il recepimento obbligatorio della norma contenuta nella manovra governativa di luglio – afferma il presidente Andrea Camporese - si è posto un punto fermo nella questione dei giornalisti pensionati che continuano a svolgere attività giornalistica autonoma e che sono stati finora iscritti d’ufficio alla Gestione separata dell’INPS”. Tutte le misure descritte dovranno passare ora al vaglio dei Ministeri vigilanti, ma su questa tematica, in particolare, la decorrenza è già fissata, per legge, al 1° gennaio 2012.
La manovra di luglio. Lo scorso mese di luglio il Governo ha varato la manovra di cui alla legge n. 111. LA stessa è intervenuta sull’iscrizione di taluni soggetti alla Gestione Separata. Facendo seguito alle novità normative il Comitato amministratore della Gestione separata presso l’INPGI ha apportato alcune modifiche al Regolamento, ora al vaglio dei Ministeri vigilanti, prevedendo che i soggetti già pensionati, ma che continuano a svolgere la propria attività giornalistica dopo il pensionamento, hanno l’obbligo di iscriversi e versare i contributi presso la propria Cassa di appartenenza, per i giornalisti - Inpgi 2 -.
L’importo dei contributi. La misura della contribuzione ordinaria del 10% è stata ridotta al 5% con l’obbligo di versare un contributo minimo annuale di 100 euro, anziché dell’attuale 200.
Le modifiche al regolamento. Il Comitato amministratore della Gestione separata ha ritenuto opportuno, con l’occasione, rivedere altri punti del Regolamento per aggiornare e semplificare alcuni aspetti di natura tecnica e formale, in virtù delle mutate esigenze del contesto normativo generale e della platea degli iscritti. Ecco elencate di seguito le principali novità:
- modifiche all’attuale sistema sanzionatorio: la sanzione per ritardato pagamento si determina in relazione al tempo trascorso, favorendo quindi coloro i quali provvedono alla regolarizzazione contributiva in tempi rapidi e penalizzando, invece, i lunghi ritardi;
- abolizione dell’attuale disposizione che impone agli uffici - nel caso in cui l’iscritto non abbia inoltrato la comunicazione reddituale - di elaborare una denuncia d’ufficio, basandosi sull’ultimo reddito dichiarato; in caso di omessa comunicazione da parte del collega, gli uffici acquisiranno i dati direttamente dall’anagrafe tributaria;
- introduzione della possibilità di riscattare anche presso la Gestione separata i periodi di servizio militare e i periodi di praticantato riconosciuti dall’Ordine e privi di contribuzione presso altri enti e/o gestioni previdenziali;
- costituzione della rendita vitalizia per i giornalisti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa;
- inoltro dell’estratto contributivo anche con modalità telematica;
- erogazione di una prestazione una tantum: in assenza di requisiti per un trattamento pensionistico, anche in totalizzazione, il Regolamento prevedrà, anche per i co.co.co., al pari dei liberi professionisti, la possibilità di poter ottenere una prestazione una tantum corrispondente di fatto alla restituzione dei contributi;
- richiesta della pensione supplementare, così come previsto dalla normativa generale.