2 dicembre 2014

Occhio alle “false” partite Iva

Il 31.12 scade il biennio necessario per avviare le attività di verifica di presunzione in caso di false partite Iva

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Con l’avvinarsi del nuovo anno, i datori di lavoro che possiedono lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza dovranno stare ben attenti. Infatti, siccome sono passati già due anni solari pieni e consecutivi (2013 e 2014) dall’introduzione della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) - la quale ha previsto stringenti norme contro l’abuso delle false partite Iva - dal 1° gennaio 2015 gli ispettori potranno far valere gli indici di presunzione di co.co.co. che indicano la genuinità o meno della partita Iva avviata dal lavoratore.

False partite Iva – Nel 2012, l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha introdotto alcune misure volte a regolarizzare tutti quei lavoratori titolari di partite IVA che svolgono la loro attività in regime di mono-committenza. Oggigiorno, infatti, non sono pochi i datori di lavoro che inducono i propri dipendenti ad aprirsi una partita IVA (appunto “falsa”) al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e scomodi. Per evitare che ciò accada, la suddetta Riforma del Lavoro ha introdotto tre parametri che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:

1. durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia;
2. fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia;
3. postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania). A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.

Verifica presunzione – Per individuare il momento a partire dal quale scatta la verifica di presunzione, prima del 2015 inapplicabile in quanto serviva un arco temporale di almeno due anni, è necessario combinare i tre indici su illustrati, e distinguere tra nuove e vecchie partite Iva. In particolare, per le nuove partite Iva (ossia quelle instaurate dal 18 luglio 2012) la presunzione scatta dal prossimo anno qualora si verifichino congiuntamente il requisito della durata della collaborazione e della postazione fissa di lavoro, ovvero della durata della collaborazione o del fatturato. Per quanto riguarda le vecchie partite Iva (vale a dire quelle instaurate al 18 luglio 2012), l’attività di verifica scatta non prima del 18 luglio 2015 qualora si verifichino congiuntamente la postazione fissa di lavoro e quello del fatturato. Se invece si verifichi congiuntamente sia la durata della collaborazione sia la postazione fissa di lavoro, ovvero la durata della collaborazione e quella del fatturato, l’attività ispettiva scatta a decorrere dal 2016.

Le conseguenze – Qualora siano soddisfatti i suddetti presupposti, il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo, salvo prova contraria fornita dal committente. Diverse sono le conseguenze a secondo se il progetto sia stato legittimamente presentato o meno. Infatti, in caso di validità del progetto si darà vita a un “co.co.co.pro. con partita IVA”. Qualora invece il datore ometta il progetto, il rapporto sarà considerato di tipo subordinato (co.co.co.) a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (prima fattura). Infine, indipendentemente se vi sia la presenza o meno di un progetto, se l’attività è svolta con modalità analoghe a quella esercitata dai lavoratori dipendenti, la co.co.co. sarà comunque convertita in un rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (prima fattura).

Gli esclusi - Infine, occorre ricordare che la suddetta disciplina non opera in determinate circostanze, ossia:
• qualora siano riconosciute capacità teoriche pratiche di grado elevato;
• quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per quest’anno è pari a € 19.395;
• prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali che prevedono un'iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo. In tal caso, le attività escluse sono elencate nel D.M. 20 dicembre 2012.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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