29 gennaio 2016

Opzione donna: arriva il via libera dall’INPS

L’INPS sta procedendo a lavorare le domande pervenute richiedenti l’accesso al regime sperimentale donna

Autore: redazione fiscal focus

Le lavoratrici che intendono fruire del c.d. “regime sperimentale donna” (meglio conosciuto come “opzione donna”) potranno iniziare a inviare le domande all’INPS, che invita le proprie Sedi a procedere immediatamente a lavorare le istanze. Quindi, chi ha perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2015, e la cui decorrenza si colloca successivamente alla predetta data (per via della c.d. “finestra mobile”), potrà evitare di accedere alla pensione in base ai requisiti previsti dalla Riforma “Monti-Fornero” (art. 24 della l. n. 214/2011).


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 283/2015.


Legge di Stabilità 2016 - Con l’art. 1, comma 281 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) l’eventuale proroga dell’“opzione donna”, ossia la possibilità per le lavoratrici di pensionarsi a 57 o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) con 35 anni di contributi – da raggiungere entro il 31 dicembre 2015 - col ricalcolo del sistema contributivo invece di quello misto, è stata rimessa a un monitoraggio che ha il compito di verificare se esistono i margini per un eventuale allungamento di tale opzione. Quindi, con la suddetta Legge è venuta meno la restrizione prevista dall'INPS con le Circolari 35 e 37 del 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si doveva maturare la decorrenza della prestazione.


La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata.


Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.


Legge Maroni - L’opzione donna, disciplinato dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004), è stata riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi (per le donne del pubblico impiego), 65 anni e 7 mesi (per le donne dipendenti del settore privato) ovvero 66 anni e 1 mesi (per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).


Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).


Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile” secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendentie 18 mesi per le autonome.




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