28 agosto 2014

Paesi terzi. ANF a maglie larghe

In liquidazione le richieste di ANF di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, relativi al 1° semestre 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che siano titolari per l’anno 2013 dell’ANF con almeno tre figli minori concesso dal Comune, il trattamento economico ex art. 65 della L. n. 448/1998 è operativo anche per il I semestre 2013. Infatti, esso non decorre solamente dal 1° luglio 2013 – come previsto dall’INPS con la circolare n. 4/2014 – ma anche per periodi antecedenti a tale data. Ad accertarne la condotta discriminatoria tenuta dall’INPS ci ha pensato il Tribunale di Milano, Ordinanza del 20 maggio 2014, mettendo fine all’atto secondo cui l’Istituto previdenziale accoglieva le istanze limitatamente al secondo semestre. A renderlo noto è l’INPS stesso con la circolare n. 97/2014.

Retroattività – La suddetta Ordinanza poggia le proprie basi all’art. 13, c. 1 della L. n. 97/2013 (Legge europea 2013), la quale prevede espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Dunque, non osta al riconoscimento per i lungo soggiornanti del diritto all’assegno di cui all’art. 65 della L. n. 448/98 anche in periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 97/2013, in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungo soggiornanti già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE. A sostegno dell’interpretazione dei Giudici di Milano è possibile richiamare l’art.9, c. 12, lett. c) del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dal D.Lgs. n. 3 del 2007, che, in conformità al principio di parità di trattamento, impone il riconoscimento del diritto all’assegno in argomento, ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, anche in periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge n. 97 del 6/08/2013, sebbene il comma 2 dell’art. 13 Legge n.97/2014 abbia previsto la copertura finanziaria per l’estensione del beneficio per l’anno 2013, soltanto per il secondo semestre. Pertanto, l’emanazione della circolare n. 4/2014 dell’INPS – nella quale si afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 L. n. 448/98 per l’annualità 2013 decorre solo dall’1/7/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre - è stato giudicato dal Tribunale di Milano come un atto di discriminazione collettiva, poiché la negazione del beneficio per il primo semestre è risultata fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti.

Liquidazione ANF – Ciò detto, l’Istituto previdenziale si assume l’obbligo di mettere in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del 2013. Inoltre, dato l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno in argomento, si è provveduto a un’integrazione dei servizi informatici, per la parte attinente alla struttura dei dati trasmessi, con l’implementazione delle informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari.
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