Accesso al pensionamento per i poligrafici - Con la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, commi 295-297 è stata prevista una deroga per quanto concerne le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici per i lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento. A tal proposito poi, con Circolare n. 8/2016 dell’INPS sono state fornite le prime indicazioni operative.
La Circolare n. 120/2016 - Con la Circolare n. 120 dell’1 luglio, l’Istituto Previdenziale ha fornito chiarimenti in ordine ai destinatari della norma in oggetto ed al termine per quest’ultimi di presentazione delle domande di prepensionamento, nonché, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati ed alle operazioni di monitoraggio delle domande di prepensionamento.
In particolare, la previsione della L. Di Stabilità fa riferimento ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria finalizzata al prepensionamento i quali maturino
i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente, appunto al 31 dicembre 2013 (per i quali si prevedono almeno
32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni).
I destinatari della misura - Tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS precisa che ulteriori destinatari della norma in esame sono i lavoratori:
- che hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, che siano stati collocati in mobilità dopo il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale;
- che avrebbero potuto essere collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento, maturando i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS.
Il termine di presentazione – dopo aver specificato quali sono gli effettivi soggetti che rispondono alle caratteristiche previste dalla norma per l’accesso al prepensionamento, la Circolare INPS segnala anche i termini di presentazione della domanda: i lavoratori, che non avessero già presentato domanda entro il precedente termine tenendo conto delle istruzioni fornite con la precedente circolare, possono presentarla
entro e non oltre il 18 luglio 2016.
Le istruzioni operative – Per l’invio della domanda il lavoratore avrà due alternative:
- rivolgersi al patronato;
- compilare la domanda on-line (per i cittadini in possesso di PIN) seguendo il percorso “www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati”. Sarà necessario compilare:
- sezione anagrafica;
- GRUPPO (indicare anzianità/anticipata/vecchiaia);
- PRODOTTO (pensione anzianità/anticipata);
- TIPO (Prepensionamento editoria).
La decorrenza del trattamento - I lavoratori beneficiari delle disposizioni di salvaguardia in esame possono accedere al trattamento pensionistico anticipato:
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a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda;
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previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente che deve intervenire, quale termine ultimo, entro la fine del mese di ricezione da parte del lavoratore del provvedimento di accoglimento della domanda di prepensionamento.
Ricorda infine l’Istituto che
le indennità di mobilità erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico dovranno essere recuperate.