4 aprile 2013

Pensionati pubblici. Il conguaglio fiscale 2012

Illustrate le modalità attraverso le quali l’INPS effettua il conguaglio fiscale per l’anno 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Due sono le modalità di conguaglio fiscale (anno 2012) dei pensionati pubblici: in un’unica soluzione o rateizzato. Nel primo caso, applicabile a coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro, la somma è stata recuperata mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013; oltre il suddetto limite, invece, il conguaglio fiscale - se di importo superiore a 100 euro - è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate, senza l’applicazione degli interessi. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5447 del 2 aprile 2013, informando i pensionati della Gestione dipendenti pubblici, come l’Istituto ha proceduto per il conguaglio fiscale 2012.

Conguaglio – A seguito della soppressione e successiva incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS nell’INPS, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo. Il conguaglio, in particolare, è stato completato entro il 28 febbraio 2013 in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013; eccezion fatta per i pensionati che percepiscono redditi non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi, infatti, se il debito risulta superiore a 100 euro il conguaglio è stato dilazionato in un numero massimo di 10 rate senza interessi, a decorrere dallo scorso mese.

Dilazione – Tuttavia, l’Agenzia dell’Entrate ha autorizzato a decorrere dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18.000 euro e per i pensionati per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013. Nel dettaglio:
- per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima;
- per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione. Tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Debito non estinto - Qualora il debito non venga interamente recuperato entro dicembre 2013, l’INPS comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato. Nel caso in cui invece la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito e i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.

Modello 770/2013 - CUD 2013 – Eccezion fatta per i pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 - CUD 2013, dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell’anno 2012 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo 2013, al punto 201 del CUD-770/2013 sarà indicato l’importo del debito residuo, rateizzato successivamente. Si precisa, infine, che per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

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