31 dicembre 2013

Pensione di reversibilità. Aggiornata la procedura LI.PE.

Le pensioni ai superstiti sono integralmente esenti fiscalmente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 21140 del 27 dicembre 2013, ha aggiornato la procedura LI.PE. per la liquidazione delle pensioni di reversibilità. In particolare, i trattamenti previdenziali interessati sono: sono le pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti; le pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti di soggetti di vittime del terrorismo portatori di invalidità inferiore al 25%; le pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti di soggetti portatori di invalidità pari o superiore al 25% (fino al 79%); le pensioni ai superstiti derivanti da pensioni dirette o da assicurati, genitori di vittime del terrorismo (deceduti e feriti).

Pensione ai superstiti: figli e coniugi – Le pensioni ai superstiti liquidati a seguito di decesso di: vittime “invalidi permanenti” portatori di invalidità pari o superiore all’80%; vittime decedute al momento dell’evento terroristico o in epoca successiva a causa delle ferite riportate a seguito dell’evento subito; invalidi portatori di invalidità non inferiore al 25%, devono essere poste in pagamento con importo pari alla pensione diretta spettante al dante causa, senza applicazione delle aliquote di reversibilità. Da notare che in presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale del 100% della pensione diretta. Tali trattamenti, in particolare, non sono decurtabili ad ogni effetto di legge, ma sono integralmente esenti fiscalmente.

Pensioni ai superstiti: vittime di terrorismo – Quanto ai trattamenti previdenziali liquidati in favore di coniuge superstite e di figli superstiti di soggetti di vittime del terrorismo portatori di invalidità inferiore al 25%, le pensioni devono essere liquidate tenendo conto dell’aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che siccome gli aventi diritto sono annoverati tra i beneficiari della legge n. 206/2004, la pensione ai superstiti è integralmente esente fiscalmente. Con riferimento invece ai soggetti portatori di invalidità pari o superiore al 25% (fino al 79%), le pensioni ai superstiti devono essere liquidate tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti. Anche su tali trattamenti, come per quelli appena visti, i trattamenti sono integralmente esente fiscalmente e su detta pensione, peraltro, devono essere operate anche le altre ritenute di legge.

Genitori di vittime del terrorismo – Infine, in caso di genitori vittime del terrorismo, la pensione ai superstiti spettante al coniuge deve essere liquidata nelle aliquote previste per la generalità dei superstiti, comprensiva del beneficio della maggiorazione dei 10 anni, applicando l’esenzione IRPEF in quanto il coniuge superstite, in qualità di genitore della vittima, è destinatario delle disposizioni al riguardo. Qualora la pensione ai superstiti di che trattasi debba essere liquidata a favore di figli di genitori delle vittime e cioè a fratelli della vittima o a nipoti minori a carico dell’ascendente, il trattamento di che trattasi deve essere liquidato tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti. In tal caso, inoltre, la pensione non è esente da IRPEF e su detta pensione devono essere operate anche le altre ritenute di legge.
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