4 settembre 2012

Pensione di reversibilità. L’una tantum fa perdere il diritto all’assegno

Se al momento del divorzio i coniugi hanno definito i loro rapporti in un’unica soluzione, al decesso dell’ex coniuge, il beneficiario non ha diritto alla pensione di reversibilità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Non ha diritto alla pensione reversibilità il coniuge che ha accettato, a suo tempo, di ricevere in un’unica soluzione gli alimenti da parte dell’ex coniuge ora deceduto. È questo in sostanza l’importante principio che deriva dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11088/2012, soffermandosi dunque sulla questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità fra coniugi divorziati.

Pensione di reversibilità
– Si tratta di un assegno pensionistico che viene erogato al coniuge di un lavoratore pensionato che è deceduto. Tale pensione viene concessa sia ai lavoratori autonomi che dipendenti che siano in possesso di pensione o di una forma qualunque di assicurazione. In particolare, si parla di pensione diretta se il deceduto era pensionato, mentre si parla di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto fosse assicurato, ma non titolare di pensione.

La sentenza – I giudici, nel pronunciarsi in merito alla questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità fra coniugi divorziati, ha affermato che “in tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota”. In poche parole, il coniuge che ha accettato di ricevere in un’unica soluzione l’adempimento degli obblighi di sostentamento conseguenti al divorzio, perderà ogni diritto sulla pensione di reversibilità. Pare, dunque, che la Suprema Corte voglia in tal modo definitivamente superare i precedenti opposti orientamenti giurisprudenziali, disattendendo quello che ritiene che la corresponsione, in un’unica soluzione, al coniuge “più debole” di somme di denaro (o di altre utilità patrimoniali), soddisfa il requisito della previa titolarità dell’assegno di divorzio, riconoscendo al coniuge medesimo di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.

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