30 dicembre 2014

Pensione e ASpI. Prestazioni incompatibili

L’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata fa perdere il diritto all’ASpI o mini-ASpI, anche in corso di fruizione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS, con circolare n. 180/2014, ha fornito interessanti chiarimenti in merito all’accesso e alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. In particolare, è stato precisato che il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato – non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, anche se queste ultime sono in corso di fruizione. Pertanto, i soggetti che percepiscono le predette indennità decadono dall’ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

Decadenza ASpI e mini-ASpI - L’applicazione di tale criterio è stato previsto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 40, lett. c) della L. n. 92/2012), la quale prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Accesso alla pensione – Data la suddetta causa di decadenza, l’INPS distingue tra i soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni ovvero inferiore a 62 anni. Nel primo caso, non si pone alcun problema in quanto al momento di accesso al pensionamento, l’interessato non ha più diritto ad accedere alle indennità ASpI e mini-ASpI e si decade dalle prestazioni se sono in corso di fruizione. In particolare, la decadenza (dal diritto e/o dalla fruizione) scatta, in particolare, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione. Nel secondo caso, ossia in caso di pensionamento prima dei 62 anni di età, gli interessati sono soggetti a una riduzione dell’assegno pensionistico. In quest’ultimo caso, quindi, è possibile fruire dell’ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età, sempreché non sia presentata domanda di pensione anticipata. Detti soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62° anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali.

Eccezioni – Sul punto, l’INPS rammenta che in alcune ipotesi, non trova applicazione la suddetta penalizzazione, anche se il pensionamento anticipato avvenga prima di 62 anni d’età. Tali casi, operativi fino al 31 dicembre 2017, operano quando: l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per i congedi e i permessi di assistenza a disabili.
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