Premessa – Ok alla totalizzazione multipla tra Italia, Svizzera e Liechtenstein. Infatti, sia il cittadino italiano che il cittadino svizzero, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, può totalizzare i periodi di assicurazione risultanti in Italia, Svizzera e Liechtenstein. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 3563/2014 a seguito di alcuni quesiti pervenuti in materia di totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi maturati nei suddetti Paesi.
Regolamenti Svizzera-Paesi UE – In via preliminare, l’INPS rammenta che nei rapporti con la Svizzera, a decorrere dal 1° giugno 2002, è applicabile la normativa comunitaria di sicurezza sociale (regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72) in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea, che di fatto ha sostituito i previgenti accordi bilaterali italo-svizzeri. Mentre, a decorrere dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano rispettivamente anche alla Svizzera e ai Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tuttavia, anche successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea, sono rimaste in vigore alcune disposizioni, contenute negli accordi bilaterali tra Italia e Svizzera; e in particolare, l’art. 9, paragrafo 1, della Convenzione italo – svizzera. Tale disposizione, in particolare, prevede la possibilità, da parte dell’Italia, di totalizzare i periodi compiuti in Stati terzi legati contemporaneamente alla Svizzera e all’Italia da Accordi di sicurezza sociale, quando non sia perfezionato il diritto a pensione italiana neanche con il cumulo dei periodi italiani e svizzeri.
Chiarimenti INPS – Al riguardo, viene precisato che, anche successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE, nel caso in cui totalizzando la sola contribuzione maturata in Italia e Svizzera non sia raggiunto il diritto alla prestazione richiesta, è possibile totalizzare i periodi fatti valere in Liechtenstein. Infatti, tale Stato continua a essere legato contemporaneamente sia all’Italia che alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale; in particolare, è legato all’Italia dall’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° maggio 1995 (che ha sostituito il precedente Accordo bilaterale tra Italia e Liechtenstein), e alla Svizzera dalla Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA), in vigore dal 1° giugno 2002. Inoltre, viene chiarito che anche successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo CH-UE, nel caso in cui totalizzando la sola contribuzione maturata in Italia e Svizzera non sia raggiunto il diritto alla prestazione richiesta, è possibile totalizzare i periodi fatti valere in Liechtenstein. Infatti, tale Stato continua a essere legato contemporaneamente sia all’Italia che alla Svizzera da accordi di sicurezza sociale; in particolare, è legato all’Italia dall’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° maggio 1995 (che ha sostituito il precedente Accordo bilaterale tra Italia e Liechtenstein), e alla Svizzera dalla Convenzione riveduta AELS (Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA), in vigore dal 1° giugno 2002. Ne consegue che sia il cittadino italiano che il cittadino svizzero, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, può totalizzare i periodi di assicurazione risultanti in Italia, Svizzera e Liechtenstein.
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