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Premessa - L’INPS, con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, ha fornito le istruzioni in merito alle rivalutazioni delle pensioni per l’anno 2012, passando dalle modalità di perequazione, alle rivalutazioni delle prestazioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, dagli assegni di invalidità agli assegni straordinari di sostegno al reddito, fino a concludere con la tassazione, le detrazioni d’imposta e la periodicità dei pagamenti.
Le modalità di perequazione - Come è noto, la Manovra “salva-Italia” all’art. 24, c. 25, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, ha previsto che, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica al 100% è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, ovvero € 1.405,05. Si precisa che la rivalutazione piena opera fino al predetto limite perequato anche nei confronti di quei pensionati che percepiscono un assegno pensionistico superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica. Mentre, per le pensioni comprese tra il triplo e il quintuplo del trattamento minimo INPS, si applica una rivalutazione del 90%, mentre per quelli eccedenti il quintuplo si applica una rivalutazione pari al 75%.
Conguaglio rata gennaio 2012 - Al riguardo, l’INPS rammenta che la percentuale definitiva di adeguamento delle pensioni per l’anno 2011 è stata fissata all’1,6%, a fronte dell’1,4% applicato in via provvisoria alle prestazioni erogate dall’1/1/2011. In ragion di ciò, l’Istituto ha attribuito ai pensionati, con la rata di gennaio 2012, il conguaglio a credito pari al 0,2% (data dalla differenza delle predette percentuali). Per l’anno 2012, invece, il tasso di variazione previsionale sarà innalzato al 2,6%, salvo conguaglio da farsi l’anno successivo.
Invalidi civili, ciechi e sordomuti - La determinazione della perequazione, definitiva per il 2011 e previsionale per il 2012, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.I limiti di reddito per il diritto a tali pensioni sono stati aumentati del 2,1%, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2010 - luglio 2011 e il periodo precedente agosto 2009 – luglio 2010.
Assegni sociali -L'Istituto fa presente, inoltre, che con le operazioni di rinnovo delle pensioni sono state ricalcolate, mediante l'attribuzione dell'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, i trattamenti spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 novembre 2012 e per i quali risultano memorizzati, negli archivi dell'INPS, i dati reddituali per l'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.
Erogazione delle pensioni - In conclusione, l’INPS illustra la periodicità di pagamento delle pensioni precisando che l’importo mensile fino al 2% del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno, viene effettuato in rate annuali anticipate, mentre i pagamenti di importo mensile eccedente la predetta percentuale e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.Inoltre, alla luce della perequazione provvisoria del 2,6%, l’importo del trattamento minimo a gennaio 2012 è pari ad € 480,53.