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Premessa – Da questo mese scattano gli aumenti del 3% per adeguare le pensioni al costo della vita ma, sempre dal 1° gennaio 2013, la rivalutazione non sarà valida per le pensioni superiori tre volte la soglia minima (1.433 euro). Grazie alla rivalutazione su citata la pensione minima passerà da 481 euro a 495,43. A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 149/2012 illustrando sia i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione dal 2013 sia i criteri di applicazione degli aumenti delle pensioni.
Indice di inflazione ISTAT – Come è noto, le pensioni in pagamento sono rivalutate dall’INPS annualmente sulla base dell’indice di inflazione rilevato nell’anno precedente, che per quest’anno è pari al 3% (dato provvisorio). L’indice viene determinato provvisoriamente sui mesi da gennaio a novembre per consentire il rinnovo delle pensioni; l’anno successivo, qualora fosse diverso, saranno effettuati i conguagli. In particolare, per le pensioni relative all’anno 2012 ciò ha comportato un aumento delle pensioni calcolato sul 2,6%, mentre l’indice effettivo è stato pari al 2,7%. Pertanto, ai pensionati sarà riconosciuto anche un conguaglio dello 0,1% sulla corrente rata di gennaio.
La perequazione – Nel dettaglio, la perequazione si suddivide in tre categorie: la prima è relativa alla perequazione, cioè l’adeguamento al costo della vita, delle pensioni di importo fino a 1.443 euro (pari a tre volte il trattamento minimo INPS) le quali saranno soggetti all’applicazione dell’aumento del 3% in misura piena (su base previsionale). Nessun aumento spetterà alle pensioni di importo superiore a 1.486,29 euro, mentre per le pensioni di importo compreso tra i due valori indicati, la perequazione sarà applicata fino a raggiungere 1.486,29 euro. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati dall’ex INPDAP, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale è corrisposta come emolumento a sé dalla voce di pensione, ai fini dell’individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti legati all’inflazione, la pensione sarà considerata nel suo importo totale comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
Le fasce di retribuzione – In base a quanto stabilito dall'art. 21 della Legge Finanziaria del 1988 (n. 67/1988), le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari: al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 45.530 euro (tetto di base per il 2013); all'1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 45.530 e 60.555 euro; all'1,25% per la fascia compresa tra il 33 e il 66%, ossia per la quota compresa tra 60.555 e 75.580 euro; all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l'eventuale quota eccedente 75.580 euro.
Periodicità di pagamento delle pensioni – Per quanto riguarda la periodicità di riscossione delle pensioni, viene disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni sia minore di 5 euro; diventa semestrale invece nel caso in cui l’importo sia minore di 70 euro; negli altri casi il pagamento è mensile.
Gli importi 2013 – Riassumendo, gli importi per l’anno 2013 passano da: 481 euro a 495,43 euro (pensione minima); 1.441,59 euro a 1.433 euro (per le pensioni tre volte il trattamento minimo); 274,16 euro a 274,17 euro (per l’assegno vitalizio 2012); 282,38 euro a 282,40 euro (per l’assegno vitalizio 2013); 96.150 euro a 96.149 (sul massimale di retribuzione).