Importante novità per gli inoccupati di lungo periodo e per i contribuenti prossimi alla pensione che hanno investito in fondi pensione. L’art. 15 del Ddl sulla concorrenza, infatti, ha introdotto la possibilità per questi ultimi di poter anticipare la liquidazione della rendita, riducendo da 48 a 24 mesi la durata dell’inoccupazione. Inoltre, è stata fissata l’età per il prepensionamento a 10 anni in meno rispetto a quella prevista per la pensione pubblica (oggi l’anticipo è di soli 5 anni).
Fondi pensione – I fondi pensione costituiscono una forma comune di investimento che si aggiunge alla previdenza obbligatoria. Sono fondati su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.
Anticipo – Tali fondi, in caso di perdita di lavoro per un certo periodo di tempo, danno la possibilità all’assicurato di poter accedere in pensione prima rispetto alle tempistiche ordinariamente previste. L’attuale disciplina prevede che il periodo d’inoccupazione che dà diritto al prepensionamento sia fissato in 48 mesi e la riduzione anagrafica è di 5 anni.
Ora, il Ddl rivede tali limiti riducendo a 24 mesi il periodo minimo di inoccupazione e innalzando a 10 anni lo sconto dell’età.
Soggetti interessati – In particolare, il dettato normativo prevede che: "
le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza".
Pertanto, possono accedere al beneficio della pensione integrativa:
- coloro che hanno aderito a un fondo di previdenza complementare che hanno perso il lavoro da più di due anni;
- i contribuenti ai quali mancano non più di 10 anni per la maturazione dei requisiti minimi utili alla pensione pubblica.
I requisiti devono sussistere congiuntamente.
Contribuzione definita ampliata – Infine, il Ddl concorrenza amplia la platea dei soggetti che possono aderire al regime della
contribuzione definita. Si tratta di quei fondi pensione dove è certa la misura della contribuzione, mentre non è certa la prestazione finale. Infatti, l’entità della prestazione pensionistica complementare è funzione dell’ammontare complessivo dei contributi versati e dai relativi risultati della gestione finanziaria.
Ebbene, a tali fondi possono aderirvi anche dipendenti (pubblici e privati), parasubordinati, lavoratori autonomi, soci di cooperativa, casalinghe e liberi professionisti.