28 gennaio 2014

Pensioni d’oro. Via libera alla restituzione del ticket

Con la rata pensionistica di febbraio, l’INPS procederà alla restituzione del ticket ai pensionati d’oro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Sorride la rata pensionistica di febbraio. Infatti, a seguito dell’incostituzionalità del contributo di perequazione sui pensionati d’oro – sancita con la sentenza n. 116/2013 – l’INPS ha proceduto alla restituzione dell’importo relativo al contributo trattenuto nell’anno 2011 in concomitanza del pagamento delle pensioni di febbraio 2014. Il via libera arriva direttamente dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 287 della L. n. 147/2013) che prevede, per la copertura dei relativi oneri, uno stanziamento finanziario ripartito tra gli anni 2014 e 2015. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 804/2014.

Contributi di solidarietà – Il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), era rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di solidarietà cambiava a seconda che si riferiva a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo è del 5%, nel secondo invece del 10%. Ricordiamo, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo, dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.

Contributo di solidarietà incostituzionale - Il giudizio di incostituzionalità del “contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici” è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell’occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell’illegittimità sta nel fatto che il ticket ha natura tributaria “in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici.

Interruzione del contributo di solidarietà –
Alla luce della suddetta sentenza, l’istituto previdenziale ha interrotto per le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici la relativa trattenuta dal mese di luglio 2013 e ha provveduto alla restituzione dell’importo trattenuto nell’anno 2013 con la rata di pensione di agosto 2013, lasciando in sospeso gli anni precedenti.

Restituzione del contributi di solidarietà – Come precisato in premessa, l’INPS ha disposto ora la restituzione dell’importo del contributo trattenuto anche per l’anno 2011, con la rata pensionistica di febbraio 2014. Ai fini fiscali le somme restituite saranno assoggettate ai fini della tassazione IRPEF applicando l’aliquota media presente in banca dati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy